Quando l'ex consorte divorziato ha diritto ad una quota del Tfr percepito dall'altro coniuge? Se i criteri sono ben fissati dalla legge, una sentenza del Tribunale di Taranto permette l'analisi di un caso particolare.
Nella fattispecie, una donna – rappresentata e difesa dalle Avvocatesse Carmen Calculli e Antonia Maria Fadda – rivendicava all'ex marito una quota del Tfr, da quest'ultimo ricevuto, a seguito di dimissioni, prima della fine naturale del rapporto lavorativo (pubblico).
LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE SUL DIVORZIO
La materia è disciplinata dall'art. 12-bis primo comma della L. 898/1970, che tanto prevede: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".
In sintesi questi i presupposti affinchè l'ex coniuge possa avere diritto ad una quota del Tfr:
- sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio;
- il coniuge richiedente il Tfr deve essere già titolare dell'assegno divorzile e non deve aver contratto un nuovo matrimonio[1].
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la quota spettante al coniuge divorziato è pari al quaranta per cento del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
Nel caso di specie, l'ex marito – forse per eludere il diritto della ex moglie – non solo si era dimesso e aveva richiesto il proprio Tfr prima del tempo, ma lo aveva ceduto, integralmente , ad una società finanziaria, ottenendo immediatamente l'intero importo (che, viceversa, gli sarebbe stato corrisposto in tre rate annuali).
Il Tribunale di Taranto[2] ha riconosciuto, sussistendone i requisiti di legge, il diritto all'ex moglie a ricevere una quota del Tfr (in realtà, Tfs, trattandosi di dipendente pubblico).
NOTE
[1] In realtà, anche l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto (non una mera relazione sentimentale), giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. SS. UU. n. 32198/2021).
[2] Collegio così composto: dott. Marcello MAGGI, Presidente relatore - dott.ssa Patrizia NIGRI e dott.ssa Enrica DI TURSI
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.