Con la sentenza n. 10621/2025, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – accoglie il ricorso di una docente – assistita dall'Avv. Michele Bonetti - vincitrice del concorso riservato per Dirigente Scolastico (D.M. 107/2023), riconoscendole il diritto ad essere assegnata in una sede vacante di Roma in quanto caregiver di familiare con handicap grave.
La decisione conferma nel merito l'ordinanza cautelare che, già nel 2024, aveva ordinato al Ministero di procedere all'assegnazione nella Capitale.
LA QUESTIONE
La docente, collocata utilmente nella graduatoria, aveva invocato la precedenza ex art. 33, co. 5, L. 104/1992 per assistere la madre, invalida al 100%, convivente e non autosufficiente.
Nonostante ciò, l'Amministrazione l'aveva destinata alla Lombardia, sostenendo che i benefici della legge 104 potessero operare solo dopo l'assegnazione regionale, cioè nella fase di individuazione delle sedi all'interno della Regione di destinazione.
La ricorrente ha impugnato tale impostazione, chiedendo – anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. – di essere collocata a Roma o, in subordine, nel Lazio.
LA DECISIONE.
Il Tribunale ha affermato che:
- L'art. 33 L. 104/1992, in combinato disposto con l'art. 601 del D.Lgs. 297/1994 (T.U. Scuola), riconosce la precedenza già nella fase di prima assegnazione, per assicurare la continuità dell'assistenza familiare;
- Riconoscere il beneficio "dopo", cioè all'interno di una Regione lontana, svuota la tutela del suo contenuto sostanziale;
- Anche nei concorsi a carattere nazionale, la precedenza deve operare "a monte", consentendo ai candidati con diritto 104 di scegliere prima la Regione, graduandoli poi tra loro in base al merito.-
In sintesi, nessun atto organizzativo o bando concorsuale può retrocedere un diritto di rango primario e costituzionalmente garantito.
I PRECEDENTI
Il Tribunale di Roma si inserisce in un orientamento ormai consolidato:
- Tribunale di Latina, sent. n. 964/2025, che riconosce l'applicabilità immediata della 104 già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali;
- Tribunale di Milano, ord. 20.1.2025 e ord. 17.3.2025 n. 1179, che hanno sottolineato la natura costituzionalmente protetta del diritto del caregiver;
- Tribunale di Vercelli, sent. n. 175/2025, che ribadisce come il bando non possa derogare a una norma primaria e impone all'Amministrazione l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi compatibili.
CONCLUSIONI
La pronuncia romana ribadisce un principio di civiltà giuridica e sociale: nei concorsi nazionali con ruoli regionali, il diritto di scelta del caregiver opera già nella fase iniziale di assegnazione, non dopo.-
Ciò serve a garantire che chi assiste un familiare disabile possa svolgere il proprio lavoro senza sacrificare la funzione di cura che la legge riconosce come valore costituzionale.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.