Occupandosi di un ricorso proposto da una serie di proprietari[1] di attività commerciali avverso l'ordinanza di chiusura al traffico del Corso principale della città di Barletta - attraverso l'istituzione del divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli[2] nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle ore 09.00 alle 23.00 – il Tar Bari, con la sentenza in commento, annullando il provvedimento perché carente sotto il profilo motivazionale, offre lo spunto per analizzare alcuni profili molto particolari.
SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI PROPRIETARI DELLE ATTIVITA'.
Primo fra i profili da analizzare riguarda la legittimazione ad agire dei proprietari delle attività, contestata dal Comune, con le proprie difese.
Per il Tar Puglia : "deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo articolata dal Comune di Barletta, dal momento che i commercianti che hanno agito in giudizio sono accomunati dall'interesse alla libera circolazione veicolare e hanno tutti impugnato la decisione di chiudere la strada al traffico sulla scorta delle medesime doglianze.".
Sul punto si segnala la sentenza del Tar Parma n. 135/2024.
SULLA COMPETENZA A DISPORRE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI STRADA
Altro profilo davvero interessante riguarda la competenza a disporre la chiusura al traffico di un tratto di strada…spetta al Dirigente Comunale o alla Giunta?
Trattandosi di un singolo pezzo di strada, secondo il codice della strada, d.l. 285/1992, la competenza è del Dirigente Comunale, ex art. 6, comma 4, lettera b dell'appena richiamata norma; diversamente, la delimitazione di intere zone pedonalizzate è di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della Giunta comunale.
Sul punto si segnala la sentenza del Tar Campania n. 7157/2023.
CONCLUSIONI
La ragione della diversa competenza si rinviene nel maggiore o minore impatto sulla collettività locale delle decisioni riguardanti la regolamentazione della circolazione nel centro abitato. L'intervento dell'organo politico è richiesto, dall'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992, per le decisioni che assumono rilevanza per l'intera collettività locale, come quelle inerenti alla delimitazione di intere aree pedonali e delle zone a traffico limitato.
NOTE
[1] Rappresentati e difesi dagli avvocati Antonia Patrizia Daleno e Giuseppe Dimonte.
[2] Fatta eccezione per i veicoli a disposizione delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e di Emergenza.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.