La Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione del Superbonus (aliquota 110%) per i fabbricati danneggiati dal terremoto. Il documento conferma che il coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile ha diritto ad accedere all’agevolazione per le spese sostenute nel 2025, anche nel caso in cui la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) risulti intestata alla sola moglie comproprietaria. Inoltre, l’Agenzia precisa che la fruizione del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 è indipendente dall’assegnazione o dall'effettiva riscossione dei contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma. Il diritto a tali contributi o la relativa rinuncia è una condizione funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa, una misura "compensativa" prevista dall'articolo 119, comma 4-ter, del Decreto Rilancio.
A seguire il link di riferimento contenente il teso integrale del provvedimento:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8413114/Risoluzione+n.+66_2025.pdf/d2e21cfe-4471-a04a-0ed3-b0c3481fd734?t=1763028495332
Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF