LA QUESTIONE
La Cassazione, ancora una volta, conferma il principio, per cui
"Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario [1] da consentire, esso solo [2], di ritenere fondata la domanda".
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Nel caso di specie, l'uomo sosteneva che le indagini genetiche possonoo essere disposte soltanto se risulti dimostrata, in altro modo, la sussistenza di una relazione sentimentale tra il presunto padre e la madre; in assenza di questa prova, il rifiuto opposto alle indagini genetiche sarebbe giustificato e impedirebbe l'applicazione del disposto dell'art. 116 c.p.c..
La fondatezza di una simile tesi è stata smentita, da tempo, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito come nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre (sul punto si veda Cassazione n. 11299/2023).
I PRECEDENTI
Come detto, la Cassazione con l'ordinanza in commento prosegue un orientamento ormai consolidato.-
Ex plurimis: Cass. 6929/2023, Cass. 28547/2023, Cass. 24098/2021; Cass. 8459/2020; Cass. 23290/2015; Cass. 14458/2018; Cass. 15568/2011).
NOTE
[1] Addirittura nella sentenza del Tribunale Napoli del 13/07/2022 tanto si legge "[…] il rifiuto del presunto padre di sottoporsi all'esame del D.N.A. ha valenza confessoria e può di per sé giustificare l'accoglimento della domanda[…]".
[2] Seppure posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.