- Nell’ambito dell’impugnazione del testamento olografo teso a contestare la sua autenticità lo strumento processuale da utilizzare è l’azione di accertamento negativo ovvero la querela di falso ex art. 221 c.p.c..?
La Cassazione del 30.10.2014 n. 27353 ha sottolineato le differenze tra la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata (214 e 215 cpc),
la prima postula l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta,
della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria ex art. 2702 c.c., mentre l'altro impedisce che la scrittura privata acquisti detta efficacia e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La querela di falso, inoltre, elimina il valore probatorio con effetti
erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
Secondo un primo indirizzo, il testamento olografo, nonostante i requisiti di forma di cui all'art. 602 c.c., resterebbe ontologicamente una “scrittura privata”, sicché è sufficiente che colui contro il quale sia prodotto non riconosca la scrittura, da ciò derivando l'onere della parte, che alla efficacia di quella scheda abbia invece interesse in quanto fonte della delazione ereditaria, dimostrarne la genuinità, proporre l’istanza di verificazione. A sostegno di tale argomentazione (Cass. 7475/2005). Tuttavia va precisato non si esclude tout court il ricorso alla querela di falso, riconoscendone la alternatività, o meglio la diversa funzione, degli strumenti processuali. Deve in primis rilevarsi che le ordinarie scritture private possono essere opponibili ai terzi solo se trascritte e, quindi, se munite di sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 c.c.). Diversamente, il testamento - che, contrariamente a qualunque altra scrittura proveniente o meno da terzi, richiede l’olografia - produce “effetti nella sfera giuridica dei terzi e li produce immediatamente e direttamente, nel senso che costituisce titolo immediato di acquisto per l’erede e per il legatario”.
Ciò è confermato dall’art. 620, comma 6, c.c., laddove si stabilisce che il testamento olografo, effettuata la pubblicazione, ha esecuzione, - il che implica che la conseguente efficacia devolutiva non è subordinata all’accertamento della sua autenticità -, e dagli artt. 2648 e 2660 c.c. che consentono la trascrizione dell’accettazione di eredità e del legato e degli acquisti a causa di morte avvenuti per testamento, a prescindere da qualsiasi verificazione di autenticità dell’olografia. Questa constatazione, che evidenzia la differenza sostanziale che intercorre tra il testamento e le altre scritture private è rilevante.
SENTENZA A SOSTEGNO: Cass., 23 dicembre 2011, n. 28637
ANTITESI: Una critica spesso sollevata nei confronti della suddetta soluzione favorevole al disconoscimento sta nel rapporto intercorrente tra il soggetto che disconosce il testamento e colui che, invece, ha redatto la scheda testamentaria, in quanto chi si trova a dover disconoscere il testamento non sempre è un erede.In merito si rileva come l'art. 214 c.p.c., intitolato "disconoscimento della scrittura privata" preveda espressamente che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore".
Ne consegue che, se il soggetto contro cui viene prodotto un testamento olografo non risulti essere né un erede né un avente causa, costui non potrebbe disconoscere la scheda testamentaria ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Al riguardo preme evidenziare come non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria; pertanto, in presenza di un presunto erede testamentario l'erede legale non può configurarsi tale, con tutte le conseguenze del caso.
A sostegno di quanto appena esposto, deve altresì rammentarsi che la falsificazione del testamento olografo - diversamente da quella della scrittura privata - è perseguibile d’ufficio (art. 493 bis, comma secondo, c.p.), ed è soggetta ad una specifica pena (art. 491 c.p.), segno della particolare considerazione che l’ordinamento attribuisce a quel documento.
SENTENZA A SOSTEGNO: Cass. S.U., 23 giugno 2010, n. 15169.
Il contrapposto orientamento, pur non giungendo ad attribuire al testamento olografo la qualifica di “atto pubblico”, partendo dalla elevata rilevanza sostanziale, e conseguentemente processuale, del documento in parola ne inferisce che la contestazione della sua autenticità si risolve in un'eccezione di falso innestabile nel processo civile esclusivamente nelle forme di cui all'art. 221 ss. c.p.c. , con onere probatorio a carico della parte che in tal guisa contesti la genuinità della scheda.
Da ultimo,
La seconda sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 28586 del 20 dicembre 2013, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai fini della risoluzione del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in proposito, alla cui cognizione essa veniva effettivamente devoluta.
LE SEZIONI UNITE nel 2015 hanno determinato un renvirement sulla materia.
Pur nella consapevolezza delle obiezioni mosse illo tempore a tale ipotesi di soluzione del problema, è convincimento del collegio che la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una quaestio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentiae) consente di rispondere: - da un canto, all’esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private;
- dall’altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si professa erede, riversando su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;
- infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso” (
Cass., 15 giugno 2015, n. 12307).