In caso di dislivello di alcuni centimetri tra il piano di calpestio ed un tombino va affermata la sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo dovendosi affermare che il cittadino avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione in quanto, date le condizioni di perfetta visibilità il dislivello di pochi centimetri, se pure lieve, era visibile; pertanto va liberato l’Ente custode da ogni responsabilità per l’accaduto.
Corte di appello di Bari, sentenza del 4.10.2023, n. 1447
…omissis…
Osserva preliminarmente la Corte che deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla difesa dell’appellato, poiché la lettura complessiva dell’atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall’art. 342 c.p.c., secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n.27199/2017).
1. Con il primo motivo, l’appellante lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente omesso di “… esaminare e valutare le decisive testimonianze dei sigg.ri Ma. e Va. …” limitandosi a fondare il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Ce., Mo. e Ca. che si sono limitati ad affermare di non aver visto o notato “… in cosa l’attrice inciampasse…”.
Secondo la prospettazione difensiva di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare non assolto l’onere probatorio richiesto al danneggiato per il riconoscimento della responsabilità del Comune di Candela laddove dall’esame di tutte le dichiarazioni testimoniali rese fosse emerso che la sig.ra St. Co. cadeva a causa di un dislivello di pochi centimetri tra il piano di calpestio ed un tombino.
2. Con il secondo motivo, St. Co. deduce che il Tribunale ha interpretato erroneamente il disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c. anche alla luce degli ultimi sviluppi operati dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il danneggiato non è più tenuto a dimostrare la colpa del custode ma deve limitarsi a provare il nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, gravando sul custode l’onere di provare il caso fortuito per liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico. Pertanto, secondo la tesi difensiva dell’appellate, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda attorea sull’assunto che parte attrice non fosse riuscito a dimostrare che l’insidia avesse i caratteri della non visibilità e non prevedibilità. Ed inoltre, dall’esame della documentazione in atti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che proprio le caratteristiche ed il punto in cui si trovava il dislivello (sconnessione profonda solo 2-3 cm, su strada composta da lastre laviche) rendeva l’insidia “…un pericolo occulto non visibile e non evitabile” e che, quindi, nessun rimprovero poteva essere imputato a St. Co.
3. Con il terzo motivo, parte appellante contesta la parte della sentenza gravata nel punto in cui il giudice di prime cure ha omesso di indicare, “… secondo un criterio di regolarità causale”, su quale dato fattuale il comportamento dell’attrice sia stato negligente e disattendo al punto da interrompere il nesso causale tra la res ed i danni lamentati.
4. Con il quarto motivo di appello, St. Co. impugna il capo della sentenza laddove il Tribunale “…invocando il generale principio di solidarietà e di autoresponsabilità ha superato la presunzione di responsabilità del Comune convenuto senza precisare in quale proporzione il comportamento della vittima avesse inciso causalmente sul verificarsi del sinistro e soprattutto se lo stesso avesse le caratteristiche tali da costituire il fortuito…”. Parte appellante sostiene, infatti, che la condotta tenuta nella circostanza non possa considerarsi né imprevedibile e nè eccezionale in quanto gravava sull’Ente custode l’onere di rimuovere la buca al fine di consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale.
I motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi sono infondati.
Rileva la Corte che la fattispecie debba essere inquadrata nell’alveo dell’art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l’attore provi la sussistenza del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell’evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell’applicazione anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell’utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149).
Orbene, nel caso de quo, dall’esame dell’istruttoria svolta in primo grado, emerge che St. Co. il giorno 14.12.2015, alle ore 08:30 circa, percorreva a piedi la via omissis, allorquando cadeva rovinosamente per terra a causa di un “… dislivello di pochi centimetri …tra il piano di calpestio ed un tombino…”. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado dal sig. Ma. Mi. An. emerge chiaramente che la St. cadeva a causa di “… in un dislivello di alcuni centimetri tra il piano calpestio ed un tombino…”. Lo stesso, inoltre, precisava che “… mi trovavo sulla medesima strada …e riconosco nelle foto che mi vengono mostrate … il dislivello in cui la St. inciampava…” (cfr. verbale udienza del 7.06.2019).
Peraltro, anche il teste escusso, Va. Al. significava che “… quella mattina mi trovavo in via (omissis) ho visto che la sig.ra St., che conosco di vista, cadeva inciampando in un tombino vicino al quale vi era un dislivello…” precisando che “…riconosco nella foto allegata al fascicolo di arte attrice …il dislivello in cui è caduta la sig.ra St.…” (cfr. verbale udienza del 20.09.2019). Pertanto, essendo pacifico che la danneggiata abbia messo il piede in fallo su un dislivello di alcuni centimetri presente tra il piano di calpestio ed un chiusino (cfr. Annotazione di servizio Polizia Municipale di Candela del 04.12.2006 prot. n. 466/P.L.: “…sul luogo del presunto sinistro vi è un chiusino dell’acquedotto che rispetto al livello del manto stradale risulta più basso di due o tre centimetri…”), resta da chiarire se l’evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo o se tale situazione di pericolo fosse almeno in parte prevedibile e superabile dal danneggiato con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, tale da integrare un eventuale concorso di colpa ex art. 1227, 1° co., c.c.. Orbene, maggioritaria giurisprudenza, a cui questa Corte intende aderire, è concorde nel ritenere che l’esclusione del nesso causale, e con esso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., si realizza ogni volta che “… si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo e suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”. (cfr. Cass. civ., n. 2525/2021), precisando, ancora più recentemente che “…tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. civ. n. 7173/2022).
Orbene, nel caso de quo, la Corte ritiene che proprio le circostanze concrete del fatto di causa avrebbero dovuto determinare l’attrice ad una maggiore attenzione che le avrebbe sicuramente consentito di evitare l’evento lesivo. Nello specifico, dalla documentazione in atti, risulta che il sinistro si sia verificato alle ore 08:30 circa del giorno 14.12.2015 in condizioni di perfetta visibilità (come dichiarato dai testi escussi e pure riconosciuto dalla stessa St. in sede di interrogatorio formale), in area non deputata, se non eccezionalmente, all’esclusivo transito pedonale; che il dislivello di pochi centimetri, se pure lieve, fosse visibile a causa della diversa connotazione cromatica (marrone) rispetto alla restante parte del manto stradale (pietra lavica di colore grigio scuro); che la zona ove è avvenuto l’evento è ampliamente e visibilmente dissestata in più punti; che la sig.ra St. portava, nel circostanze di tempo e di luogo dedotte, due sacche della spesa che le impegnavano le mani.
Pertanto, la prospettata situazione di insidia, inserita in un contesto diffusamente e visibilmente dissestato ed in condizioni meteorologiche ottimali, avrebbe dovuto indurre l’attrice, di 79 anni al momento dell’evento e con entrambe le mani impegnate da un peso, a prestare maggiore attenzione approntando una condotta più accorta e prudente anche e soprattutto valutando i rischi che un tratto di strada non deputato, se non eccezionalmente, all’esclusivo transito pedonale possono generare. Alla luce di tanto, deve concludersi che il sinistro debba essere ricondotto alla condotta imprudente della danneggiata, liberando l’Ente custode da ogni responsabilità per l’accaduto. Le considerazioni che precedendo circa l’insussistenza dell’an debeatur, rendono superfluo l’accertamento del quantum debeatur e l’esame della c.t.u., espletata nel giudizio di primo grado.
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto integrale dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. L’appellante è tenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dall’ente appellato nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, spese liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022, in relazione al valore della causa ed all’attività difensiva svolta.
Va, infine, considerato che il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da St. Co. con atto di citazione notificato in data 15.06.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, n. 128/2022 depositata il 17.01.2022 nei confronti del Comune di Candela, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’ente appellato delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; dichiara che per effetto dell’odierna decisione (rigetto integrale d’appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell’appellante dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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