La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale ai tributi erariali. Rigettate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio, che invocava un termine quinquennale per parità di trattamento con IMU e altri crediti. La sentenza chiarisce le differenze strutturali tra le obbligazioni tributarie.
La Corte si pronuncia dunque con la sentenza n. 85 del 2026. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva sollevato infatti dubbi di legittimità costituzionale sull'art. 2946 c.c., che prevede la prescrizione decennale, e sull'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112/1999, nella parte in cui applicano tale termine alla riscossione dei tributi dello Stato, chiedendo l'applicazione del termine quinquennale, come per l'IMU o i crediti previdenziali.
Le principali censure
Le censure principali riguardavano la violazione del principio di uguaglianza - art. 3 Cost. - per la disparità di trattamento con l'IMU (prescrizione quinquennale), e del buon andamento della PA - art. 97 Cost.- in considerazione della rapidità delle notifiche telematiche e di una presunta "tendenza" legislativa ad accorciare i termini. La Consulta ha respinto tali argomentazioni, evidenziando che i tributi erariali e quelli locali non sono omogenei, avendo i primi natura non periodica. Le differenze strutturali delle obbligazioni giustificano termini di prescrizione distinti.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili le questioni relative all'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112/1999 per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha poi giudicato manifestamente infondate le censure basate sull'art. 97 Cost. (per l'irrilevanza del tempo di notifica e l'eterogeneità delle fattispecie di confronto) e sull'art. 111 Cost. (ragionevole durata del processo), in quanto la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale. La pronuncia conferma quindi il consolidato orientamento giurisprudenziale che applica la prescrizione decennale ai crediti erariali.
La Corte ha dunque affrontato un argomento di grande importanza: il termine di prescrizione nella riscossione dei tributi erariali e la netta distinzione tra tributi dello Stato (decennali) e tributi locali (quinquennali).
La natura dell'obbligazione
Il giudice tributario del Lazio riteneva ingiusto che l'IMU si prescrivesse in 5 anni e l'IVA/IRPEF in 10 anni, invocando il principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.). La Consulta smonta questa tesi spiegando che situazioni diverse richiedono regole diverse:
Tributi Locali (es. IMU, TARI): Sono considerati dalla legge come obbligazioni periodiche o di durata (art. 2948, n. 4, cod. civ.). C'è una causa debendi continuativa (il possesso dell'immobile, l'uso del servizio) che si ripete nel tempo, e per questo si applica il termine breve di 5 anni.
Tributi Erariali (Stato): Ogni anno d'imposta è del tutto autonomo. Non c'è una prestazione continuativa, ma una nuova e separata valutazione dei presupposti impositivi anno per anno. Mancando una norma specifica che disponga diversamente, si applica la prescrizione ordinaria di 10 anni (art. 2946 cod. civ.).
Tecnologia (PEC) vs Discrezionalità del Legislatore
Il giudice rimettente aveva sollevato una tesi suggestiva: “Poiché oggi l'Agenzia delle Entrate notifica via PEC in un secondo azzerando i tempi burocratici, non ha più senso lasciargli 10 anni di tempo per muoversi (Art. 97 Cost. sul buon andamento)”.
La risposta della Corte: Il tempo materiale che si impiega per cliccare "invia" su una PEC non può essere l'unità di misura per stabilire la durata di un diritto. La prescrizione non serve a misurare la velocità dell'ufficio, ma a bilanciare l'interesse dello Stato a riscuotere le tasse con l'affidamento del cittadino. Questa è una scelta politica e tecnica che spetta solo al Legislatore, non ai giudici. Inoltre, la mole di crediti dello Stato richiede procedure esecutive complesse che giustificano tempi più lunghi.
Prescrizione (Diritto Sostanziale) vs Processo (Diritto Processuale)
Un altro punto difensivo del giudice tributario riguardava la "ragionevole durata" (Art. 111 Cost.), sostenendo che anche il procedimento di riscossione deve essere rapido.
La risposta della Corte: C'è un errore logico di fondo. Il principio della ragionevole durata si applica strettamente al processo (norme processuali). La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale (riguarda l'esistenza stessa del diritto di credito). Pertanto, l'art. 111 Cost. è un parametro totalmente inconferente in questa materia.