Chi viaggia per piacere o per necessità sa che, in molte località turistiche italiane, al momento del check-in in albergo, o in una struttura ricettiva, viene richiesta la cosiddetta tassa di soggiorno. È un piccolo importo aggiuntivo che serve a finanziare i servizi comunali legati al turismo. Ma la domanda è naturale: deve pagarla anche chi vive ogni giorno la condizione della disabilità e chi lo assiste?
La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Proprio perché il turismo deve essere un diritto accessibile a tutti, molte amministrazioni locali hanno introdotto eccezioni ed esenzioni che tutelano i soggetti più fragili e i loro accompagnatori.
DEFINIZIONI: TASSA DI SOGGIORNO E CAREGIVERS
La tassa di soggiorno è un tributo locale previsto dal D.Lgs. 23/2011, che i Comuni turistici possono applicare a ogni pernottamento in alberghi, bed & breakfast, campeggi e altre strutture ricettive. L'importo varia in base alla città e alla categoria della struttura, e viene destinato al miglioramento dei servizi turistici, culturali e ambientali.
I caregivers, invece, sono coloro che si prendono cura in modo continuativo e prevalente di una persona non autosufficiente, spesso un familiare. Il termine deriva dall'inglese to care (prendersi cura) e indica un ruolo fondamentale, ma non riconosciuto appieno dal legislatore italiano. Quando la persona disabile viaggia, il caregiver è la sua figura di sostegno imprescindibile: accompagna, assiste, media con le strutture e garantisce la possibilità di vivere il viaggio in serenità.
IL DIRITTO ALL'ESENZIONE PER I DIVERSAMENTE ABILI ED I LORO ACCOMPAGNATORI
La disciplina nazionale lascia ai Comuni la possibilità di stabilire chi debba essere esentato dal pagamento della tassa di soggiorno, ma la prassi ormai consolidata è quella di prevedere una esenzione totale per:
- le persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3;
- i loro caregivers o accompagnatori, senza i quali il soggiorno stesso non sarebbe possibile.
In pratica, al momento del check-in è sufficiente presentare una certificazione o un documento che attesti la condizione di invalidità. L'albergatore o il gestore della struttura ricettiva, a sua volta, registra l'esenzione senza applicare alcun costo aggiuntivo.
QUANDO LA STRUTTURA CHIEDE UN PAGAMENTO NON DOVUTO
Qualche mese fa è balzata alla cronaca, la notizia di una struttura che richieda questi pagamenti anche a soggetti diversamente abili. Cosa succede in questi casi?
Se la struttura ricettiva insiste nel chiedere la tassa di soggiorno anche in presenza dei requisiti di esenzione, si configura una richiesta illegittima. In questi casi il gestore non agisce come titolare di un diritto proprio, ma come mero "sostituto di imposta" incaricato dal Comune a riscuotere il tributo. Pertanto, pretendere somme non dovute significa non rispettare la normativa comunale e può esporre l'esercente a responsabilità amministrativa e a eventuali sanzioni. Per l'ospite, invece, resta ferma la possibilità di rifiutare il pagamento presentando immediatamente la documentazione che attesta l'esenzione; se il gestore persiste, l'utente può segnalare l'accaduto all'Ufficio Tributi del Comune o alla Polizia Locale. In ogni caso, qualora il pagamento fosse effettuato sotto pressione o per non compromettere il soggiorno, l'interessato conserverebbe pieno diritto a chiederne il rimborso e a denunciare la condotta scorretta della struttura.
CONCLUSIONI
Esentare i soggetti disabili e i loro caregivers dal pagamento della tassa di soggiorno non significa concedere un privilegio, ma garantire pari opportunità. È un modo concreto per abbattere una barriera economica che rischierebbe di tradursi in esclusione sociale, proprio come previsto anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009.
Il turismo accessibile non è un lusso, ma un diritto. Riconoscere l'esenzione dalla tassa di soggiorno è un passo – piccolo ma significativo – verso una società più equa, inclusiva e rispettosa della dignità di tutti.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.