Con la sentenza in commento il Giudice di Pace di Canosa, Dott.ssa Cristina Detoni, ha annullato una multa per eccesso di velocità rilevata nel tratto autostradale A14, nel predetto Comune.
A "beccare" l'automobilista – assistito dallo studio legale Matranga - era stato un il Tutor 3.0.
Il punto? L'apparecchiatura non era omologata, ma soltanto approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Differenza ormai sancita anche dalla recente giurisprudenza di legittimità.
OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE
Qui sta il cuore della questione:
- Approvazione: è un sì formale del Ministero. In pratica, un riconoscimento che quel modello di apparecchiatura può essere commercializzato e utilizzato.
- Omologazione: è molto di più. Non si ferma alla carta. Prevede test tecnici, verifiche di precisione, controlli di efficacia. Può coinvolgere persino il Consiglio superiore dei lavori pubblici. È una vera e propria "patente di affidabilità" rilasciata dopo prove concrete.
Se volessimo fare un paragone, l'approvazione è come avere il libretto dell'auto; l'omologazione è come superare la revisione: solo dopo i test si può dire che il mezzo è davvero sicuro e affidabile.
Il Codice della Strada (art. 142) parla chiaro: per sanzionare chi supera i limiti di velocità servono solo apparecchiature debitamente omologate.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CANOSA
Richiamando la Cassazione civile n. 10505/2024 e la n. 20492/2024, nonché la più recente Cass. pen. n. 10365/2025, il Giudice ha ribadito che:
"La preventiva approvazione dello strumento non equivale all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada."
In parole semplici:
un Tutor può essere approvato, ma se non è anche omologato, i verbali che ne derivano sono illegittimi e "prova dell'omologazione iniziale" e della taratura periodica dell'apparecchio è a carico della Pubblica Amministrazione.- In assenza di tale prova, il verbale va annullato.
CONCLUSIONI
La sentenza – cui si è aggiunta la n. 68/2025, praticamente identica a firma dello stesso Giudice su un ricorso presentato da altro assistito dello studio legale Matranga - conferma, come detto, un orientamento costante, ma in questi provvedimenti, il Giudice – si permetta la metafora automobilistica – ha tenuto premuto l'acceleratore sostenendo – richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 10365/2025 - che impiego di strumenti di rilevazione elettronica non conformi o privi di omologazione ministeriale può integrare gli estremi di una condotta penalmente rilevante, specie laddove l'irregolarità sia nota o sistematica.
Peccato solo per quella brusca "frenata" sulle spese, compensate. (in entrambi i giudizi)
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.