UDIENZA PRELIMINARE (416 – 433 c.p.p.) - schema
La fase dell’udienza preliminare costituisce un passaggio giurisdizionale avente duplice funzione: di filtro e di smistamento per i procedimenti che abbiano ad oggetto reati puniti a pena della reclusione superiore nel massimo ad anni 4 ad eccezione di quelli elencati all’art. 550 c.p.p. per cui è comunque prevista la citazione diretta a giudizio e deir eati di competenza del Giudice di Pace ovvero dei casi in cui il PM eserciti l’azione penale mediante decreto di giudizio immediato o direttissimo.
FUNZIONE DI SMISTAMENTO
L’UDIENZA PRELIMINARE segna il termine entro cui l’imputato può formulare:
- richiesta di accesso a procedimenti speciali
- patteggiamento;
- richiesta di giudizio abbreviato;
- richiesta messa alla prova.
- Alla costituzione delle parti
- alla definizione di eventuali questioni preliminari
- all’ammissione dei documenti
- all’apertura della discussione
- la costituzione della parte civile,
- incompetenza per territorio,
- nullità che attengono sia le indagini preliminari, sia l’incidente probatorio che l’udienza preliminare ex art. 181 c. 2 c.p.p.
- intervento o esclusione responsabile civile
- verifica di eventuale violazione dell’art. 417 c. 1 lett. b) c.p.p.
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