IL FATTO
Una coppia di genitori [1] impugnava il provvedimento di non ammissione, del figlio minore, alla classe successiva, per le seguenti motivazioni:
- l'insufficienza era una sola;
- gli esami di recupero erano stati anticipati a luglio, a distanza di poche settimane dalla chiusura delle scuole, non garantendo allo studente un periodo sufficiente per prepararsi adeguatamente a tale prova.
LA SENTENZA DEL TAR BARI
Il Tar Bari accoglieva il ricorso
- sia in merito all'insufficienza del tempo concesso per il recupero del debito formativo a fronte della notevole anticipazione degli esami dopo la sospensione del giudizio, fissati a meno di un mese dalla chiusura delle attività scolastiche, per di più non tenendo conto di questa accelerazione nella valutazione finale [2];
- sia in merito alla sussistenza di un'unica insufficienza;
- sia con riferimento ai progressi dimostrati dall'alunno che, durante l'anno scolastico e nonostante i documentati problemi di salute, aveva fatto registrare significativi miglioramenti nel profitto generale, ottenendo la sufficienza piena in tutte le materie.
NOTE
[1] Assistiti e difesi dall'Avv. Fabio Lofrese
[2] Sul punto si veda Tar Bari sentenza n. 1302/2022
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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