Immagina di prenotare un weekend in un hotel che si vanta di offrire "trattamenti con acque termali" e, appena arrivi, ti ritrovi a fare il bagno in quella che è semplice "acqua del rubinetto"!
Eppure, quel termine "termale" suonava così invitante.
Ma cosa si intende davvero con questa espressione?
Se una struttura dichiara, e si vanta, di utilizzare "acque termali", deve trattarsi di acque che possiedono proprietà terapeutiche riconosciute, acque che sgorgano direttamente da sorgenti naturali e sono scientificamente provate per i loro benefici.
Sul punto si registra una curiosa sentenza del Tar Lazio.
IL CONTESTO NORMATIVO
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 323 del 2000, che stabilisce l'uso esclusivo dei termini "terme", "termale", "acqua termale" e "spa (salus per aquam)" per strutture che impiegano effettivamente acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica.
IL PROBLEMA DELL'USO IMPROPRIO DELLA DENOMINAZIONE
Negli ultimi anni, diverse strutture ricettive e centri benessere hanno utilizzato il termine "terme" pur non avendo accesso ad acque termali. Questa pratica ha generato confusione tra i consumatori, portando alla segnalazione di possibili pratiche commerciali scorrette. Nel caso di specie, l'Autorità competente aveva inizialmente ritenuto che la distinzione tra "centri benessere" e "centri termali" all'interno dei siti web fosse sufficiente a evitare fraintendimenti, ma il TAR ha stabilito che l'uso del termine nella ragione sociale o nella comunicazione pubblicitaria, di per sé, può trarre in inganno.
LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
Il TAR ha accolto il ricorso, affermando che l'uso del termine "terme" in contesti in cui non vengono impiegate acque termali è contrario alla normativa vigente, in quanto l'utilizzo improprio del termine nella denominazione di una struttura, indipendentemente dalle informazioni fornite nei materiali promozionali, è sufficiente a indurre il pubblico in errore, violando così le norme a tutela del consumatore.
LE IMPLICAZIONI DELLA SENTENZA
L'uso del termine "terme" deve essere riservato esclusivamente a strutture che impiegano acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica. La recente sentenza del Tar Lazio ha ribadito questo principio, chiarendo che l'impiego improprio della denominazione può indurre in errore i consumatori, facendo loro credere di accedere a trattamenti termali, mentre in realtà si tratta solo di centri benessere privi di acque di tale natura.
La decisione potrebbe avere un impatto significativo sul settore, portando alla ridefinizione delle denominazioni di molte strutture attualmente operative.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.