Usura sopravvenuta
Nell’impianto delle obbligazioni, il controllo dell’equilibrio tra le prestazioni si realizza a livello di clausole contrattuali ed è, in gran parte, affidato alla disciplina delle clausole vessatorie, di cui al codice del consumo (art. 33 e segg. Cod. cons.). In tema di interessi, la protezione formale posta dall’art. 1284, c. 3, c.c. (che impone la forma scritta in ipotesi di convenzione di interessi in misura superiore a quella legale). In questo contesto, il diritto bancario e dei contratti di credito si distingue per una speciale disciplina dell’equilibrio tra le prestazioni, che trova la sintesi nella legge anti usura del 7 marzo 1996, n. 108. A questa protezione apprestata dal codice civile e dal codice del consumo, si è affiancata la disciplina dell’usura, che con l’art. 644, co. 1 c.p., nel delineare la fattispecie del reato usurario. In tema di interessi, la protezione formale posta dall’art. 1284, c. 3, c.c. (che impone la forma scritta in ipotesi di convenzione di interessi in misura superiore a quella legale), che nelle intenzioni doveva costringere l’usuraio a confessare l’interesse eccessivo per esporlo alla riprovazione pubblica, non è stata tuttavia di ostacolo agli squilibri di natura sostanziale. In questo contesto, il diritto bancario e dei contratti di credito si distingue per una speciale disciplina dell’equilibrio tra le prestazioni, che trova la sintesi nella legge anti usura del 7 marzo 1996, n. 108. A questa protezione apprestata dal codice civile e dal codice del consumo, si è affiancata la disciplina dell’usura, che con l’art. 644, co. 1 c.p., nel delineare la fattispecie del reato usurario. Per intercettare le preoccupanti conseguenze economiche (per il sistema bancario) di un siffatto approccio, il legislatore è intervenuto con la L. n. 24/2001, di interpretazione autentica della L. n. 108/1996, stabilendo che: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1, comma 1). Sull’efficacia della normativa antiusura sui contratti sorti anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa, è intervenuta la legge d'interpretazione d'autentica introdotta dal D.L. 29 settembre 2000, n. 394, art. 1, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24 è sorto un dibattito complesso. La norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002. Anche dopo l'intervento legislativo d'interpretazione autentica i dubbi permangono sulla concreta applicabilità dell’usura sopravvenuta ai rapporti pendenti. Secondo una prima prospettazione deve escludersi che, il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell'usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 c.c., la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dai Decreti ministeriali periodicamente emanati al riguardo. La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto nonostante l'eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione o per tutta la durata del contratto successiva al suo sorgere ne rilevi la natura usuraria a partire da quel momento in poi. Se si accettasse l’idea che la verifica di usurarietà deve essere sempre rinnovata tempo per tempo, l’esito sarebbe sostanzialmente quello di espungere dal mercato le operazioni di credito a tasso fisso, le quali finirebbero per non essere in realtà mai configurabili, dal momento che, assegnando giuridica rilevanza al fenomeno della usura sopravvenuta, l’operazione si risolverebbe, in definitiva, in una operazione a tasso potenzialmente variabile, e peraltro solo a beneficio del sovvenuto, con una evidente rottura così della simmetria nella distribuzione dei rischio pure programmata e consapevolmente accettata dalle parti al momento della stipulazione del contratto. A ben vedere, la disposizione dettata dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 avrebbe solo la funzione di escludere il rilievo penale del fenomeno, ma non anche le sue implicazioni sul piano civilistico, e in particolare che essa possa legittimare la perdurante applicazione di un interesse contrattuale oramai divenuto contra legem. A supporto di tale tesi si è espressa la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 29.2.16, n. 801; Cass. civ., 17.12.2009, n. 26499) ove ha stabilito che: “ I criteri fissati dalla L. n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all'entrata in vigore di quella legge, siano esse contenute in mutui a tasso fisso variabile, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (conv., con modif., dalla L. n. 24 del 2001), che non reca una tale distinzione”. Tuttavia, risulta altresì possibile accedere ad una diversa prospettazione che assegna rilevanza sul piano civilistico, al disallineamento realizzatosi medio tempore, tra interesse originariamente pattuito e soglia usura, postulando l’applicazione degli artt. 1419 e 1339 c.c. Secondo tale impostazione nell’ipotesi di usura sopravvenuta, deve trovare applicazione il principio della nullità parziale, con integrazione legale del contratto attraverso un tasso sostitutivo ex art. 1339 c.c., che poi viene ora individuato nell’interesse legale ovvero nel tasso soglia. Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l’intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l’autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l’ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti. Ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all’entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all’efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto. Ne consegue che, in tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente. Tali diverse argomentazioni trovano sostegno nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 17.8.2016 n. 17150). Tuttavia anche tale argomentazione non convince a pieno. L’illiceità dei tassi pattuiti non è correlata, lo si notava prima, ad una condotta estorsiva del mutuante bensì al darsi di una sopravvenienza (oggettiva) di carattere normativo o di politica finanziaria. Ne consegue che, piuttosto che apparentarla alla nullità, l’usurarietà sopravvenuta sembra stilizzare, come cercavamo di dire, un problema di sopravvenienza contrattuale. In conclusione, la questione di diritto intertemporale rappresenta soltanto una parte del problema. L’usura sopravvenuta continua ad alimentare un vivacissimo dibattito che vede i c.d. negazionisti opporsi ai fautori di una correzione del contratto, incerta però tanto nell’an che nel quantum. Con l’ordinanza del 31 gennaio 2017, n. 2484, la I Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto insorto in merito alla possibilità di assegnare rilevanza, quale vizio di nullità sopravvenuta nei contratti di mutuo a tasso fisso conclusi prima dell’entrata in vigore della L. n. 108/1996, alla circostanza che il tasso di interesse, pure lecitamente pattuito al momento della stipula del contratto, si attesti, nel corso del rapporto, al di sotto della soglia usura come calcolata ai sensi di siffatta disciplina. Le sezioni unite si sono espresse ed hanno risolto il contrasto accreditando l’orientamento che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta. Secondo le Sezioni Unite “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675).Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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