È ragionamento immune da censure valutare, al fine del rigetto della domanda di risarcimento danni, il contegno di guida del motociclista che, superando sulla destra le vetture, benché autorizzate all’attraversamento dell’incrocio per la segnalazione verde al semaforo, tutte ferme per consentire il passaggio dell’auto medica con dispositivi di emergenza in funzione, impegnava l’incrocio non riuscendo, a causa della propria velocità elevata, ad evitare l’impatto con la detta auto medica.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 11.9.2023, n. 5676
…omissis…
Deve anzitutto chiarirsi che, indipendentemente dalla condivisibilità dei relativi assunti, l’appello è ammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., essendo sufficientemente individuate le parti della decisione di primo grado censurate, le ragioni della censura e la diversa statuizione propugnata. E, del resto, del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. non deve farsi un’applicazione eccessivamente formalistica, essendo necessario e sufficiente che l’appellante faccia comprendere, attraverso un’esposizione argomentata organicamente ed in modo chiaro, quali siano le parti della pronuncia che intende censurare, quali siano i vizi da cui sostiene sia affetta la decisione e, soprattutto – questo essendo l’aspetto più rilevante della riforma – quali le conseguenze che intenda far scaturire in termini di modifica delle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. in proposito Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4541; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021; Sez. 3 – , Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019; Sez. 3 – , Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020).
I motivi di appello, essendo tutti incentrati sulla ricostruzione, evidentemente diversa da quella compiuta dal primo giudice, della ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, al precipuo fine di affermare l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, vanno congiuntamente esaminati.
Va subito chiarito che il primo giudice ha compiuto una corretta valutazione del compendio probatorio acquisito e, in particolare, di quanto evincibile dalla prova testimoniale escussa e dalla prova documentale, costituita dai rilievi redatti dagli agenti della Polizia Municipale di Roma, intervenuti sul luogo teatro dell’incidente per cui è causa nell’immediatezza del suo verificarsi, sul presupposto, non superato dalle deduzioni difensive della parte appellante, che l’autovettura medica Fiat Panda di proprietà dall’ASL appellata fosse impegnata nell’espletamento del servizio sanitario cui era deputata e avesse ricevuta una chiamata con richiesta di consegna urgente di accertamenti diagnostici all’ospedale omissis.
Ancora va osservato, come pure adeguatamente posto in evidenza nella parte motiva della sentenza impugnata, che: I) costituisce dato comprovato dalla deposizione dei due testi innanzi indicati la circostanza che il conducente della Fiat panda di proprietà dell’ASL omissis aveva attivato i dispositivi acustici e visivi idonei a segnalare l’emergenza da fronteggiare; II) in siffatte condizioni l’autovettura è giunta all’incrocio ove si è verificato il dedotto incidente, regolato da semaforo; III) i conducenti dei veicoli in transito sui luoghi di causa, resi avveduti dell’emergenza dai citati dispositivi, benché autorizzati all’attraversamento dell’incrocio per la segnalazione verde al semaforo, si sono fermati, al fine di consentire alla vettura stessa di transitare prioritariamente, così avendo riferito anche il teste omissis, per altro qualificatosi amico dell’appellante, viaggiante a bordo di altro motociclo a poca distanza di quello dallo stesso condotto; IV) tale condizione di sosta dei veicoli abilitati al transito dalla luce verde del semaforo ha ragionevolmente indotto – nel conducente della Fiat Panda – il convincimento di poter transitare senza arrestarsi in ragione della segnalazione di rosso del semaforo abilitante il transito nel suo senso di marcia; V) l’appellante ha sicuramente affrontato l’incrocio ove si è verificato l’incidente a velocità non adeguata ovvero significativamente superiore a quella consentita in prossimità di incroci e intersezioni, altrimenti, al pari degli altri veicoli, avrebbe potuto anch’egli arrestare la sua marcia, al fine di consentire il transito della vettura medica; e, anzi, come inferibile dalle dichiarazioni testimoniali considerate dal primo giudice, egli ha superato le macchine ferme per dare la precedenza alla Fiat Panda, non avvedendosi proprio del transito di quest’ultima e non riuscendo, poi, ad arrestarsi per la elevata velocità cui viaggiava, nonostante l’autovettura stessa avesse già impegnato l’incrocio, come dimostrato dal fatto che l’urto avveniva fra la parte anteriore-frontale della moto condotta dal Ce. e la parte anteriore destra dell’auto medica.
Conseguentemente deve ritenersi che il giudice di prime cure, con ragionamento immune da censure, ha compiutamente valutato il contegno di guida dell’appellante, che, sopraggiungendo da omissis alla guida della moto omissis, superando sulla destra le vetture tutte ferme per consentire il passaggio dell’auto medica, impegnava l’incrocio senza avvedersi di quanto si stesse profilando dinanzi a sé, perciò non riuscendo ad evitare l’impatto nonostante la visibilità e prevedibilità della sagoma della vettura con i predetti dispositivi di emergenza in funzione. Tanto che, appare del tutto irrilevante il richiamo a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 177 del C.d.S., rimanendo ferma e impregiudicata l’applicabilità di quanto stabilito dal primo comma della citata norma.
Altrimenti esplicitato, la condotta gravemente imprudente dell’appellante, comprovata dagli elementi di prova testé descritti, consente di mandare esente da responsabilità il conducente dell’auto medica di proprietà dell’ente tratto in giudizio, anche considerando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla parte appellante.
Le valutazioni che precedono già impongono il rigetto dell’appello.
Ad ogni modo, per completezza, va chiarito che, quand’anche si volesse ipotizzare una qualche concorrente responsabilità del conducente dell’auto medica, comunque non potrebbe pervenirsi all’accoglimento della domanda, per assoluta indeterminatezza e mancata descrizione delle conseguenze pregiudizievoli di cui si chiede ristoro, non essendo state mai state descritte in atti le lesioni che l’appellante assume essergli derivate dal dedotto incidente, quale malattia, invalidità o postumi permanenti le stesse abbiano eventualmente comportato, a quali cure lo abbiano costretto. Nulla in merito è stato precisato, neppure al fine di dare conto di quale sia la documentazione medico sanitaria eventualmente prodotta e da sottoporre a CTU medico legale, di cui, tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, è chiesta la nomina.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, anche per questo grado vanno poste a carico della parte appellante e liquidate come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase “istruttoria/trattazione”, non essendosi svolta la prima ed essendo consistita in meri rinvii la seconda, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 bis DPR cit.
Nulla va disposto per le ridette spese quanto alla parte contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza in premessa indicata, così provvede: dichiara la contumacia dell’ASL omissis, in persona del legale rappresentante p.t.; rigetta l’appello; pone le spese di lite del grado, sostenute dalla compagnia assicurativa appellata, a carico della parte appellante e le liquida in €. 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%; nulla quanto all’appellata contumace per spese. Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell’appellante.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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