PREMESSA: TRA STALKING E DIVIETI GIUDIZIARI
Il fenomeno dello stalking è ormai una triste e diffusa realtà giudiziaria. Quando un soggetto viene indagato o condannato per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), una delle prime misure che l'Autorità Giudiziaria adotta è quella di vietargli di avvicinarsi alla persona offesa o di contattarla, in qualsiasi modo.
Questi divieti vengono concretamente modulati dal Giudice attraverso provvedimenti cautelari come:
- l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima;
- il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico.
E qui si apre una questione molto pratica: cosa succede se lo stalker invia comunque un messaggio WhatsApp alla vittima? Magari un semplice "ciao, come stai?", senza minacce, senza offese, senza apparente violenza?
La risposta è chiara e (spoiler) molto severa.
LA CONDOTTA VIETATA: COSA DICE L'ART. 387-BIS C.P.
L'art. 387-bis c.p. stabilisce che commette reato chiunque violi le prescrizioni imposte con una misura cautelare personale emessa ai sensi degli artt. 282-bis o 282-ter c.p.p., ad esempio il divieto di avvicinamento o di comunicazione con la persona offesa.
In altre parole, se il Giudice ha vietato ogni contatto con la vittima, qualsiasi forma di comunicazione rappresenta automaticamente un illecito. Anche telematica, non per forza di persona. E in quest'ultima modalità, non fa differenza il tono, il contenuto o l'intenzione: che si tratti di un insulto, di una minaccia, oppure di un semplice "ciao", la sostanza non cambia.
Il legislatore, infatti, non guarda cosa viene scritto, ma il fatto stesso di scrivere. Un solo messaggio su WhatsApp, un like su un post social, una telefonata senza risposta: tutti questi gesti costituiscono violazione della misura cautelare e integrano il reato previsto dall'art. 387-bis c.p.
PERCHÉ ANCHE UN MESSAGGIO "INNOCUO" È COMUNQUE ILLECITO?
Il fondamento di questa disciplina è molto semplice: il divieto di contatto ha natura assoluta.
Non è un divieto condizionato al contenuto dei messaggi. È un divieto che protegge la libertà psicologica della vittima, evitandole ogni forma di turbamento, stress, fastidio o semplice disagio derivante dall'essere ricontattata dal proprio stalker.-
Il messaggio WhatsApp (ma lo stesso vale per SMS, telefonate, email, messaggi su social o persino like o reazioni sui post) rappresenta:
- una violazione della misura cautelare;
- un'azione penalmente rilevante, che può dare vita ad un nuovo processo, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 387-bis c.p.).
Non solo: anche messaggi apparentemente affettuosi o banali, infatti, possono essere percepiti dalla vittima come nuovi segnali di intrusione, controllo, manipolazione o minaccia indiretta.
ATTENZIONE: IL REATO SUSSISTE ANCHE SE LA VITTIMA RISPONDE
Un aspetto che può sembrare paradossale, ma che la giurisprudenza ha chiarito più volte è questo: la violazione della misura cautelare sussiste anche se la persona offesa risponde al messaggio o addirittura mantiene un dialogo con lo stalker.
Il reato, infatti, non dipende dal consenso o dal comportamento della vittima, ma dal mancato rispetto del divieto imposto dal Giudice. È una norma posta a tutela non solo della singola persona offesa, ma anche dell'autorità e dell'efficacia del provvedimento giudiziario.
Immaginiamo: l'indagato invia un "ciao" su WhatsApp, la vittima – magari per curiosità, per paura, o persino per debolezza emotiva – risponde con un "ciao" a sua volta. In quel momento non si "annulla" la violazione, anzi: l'illecito è già compiuto con l'invio del primo messaggio. La risposta della vittima non sana la condotta e non elimina la responsabilità penale dello stalker.
È un principio fondamentale, perché la misura cautelare serve a impedire ogni forma di contatto, proprio per proteggere la libertà e la serenità psicologica della persona offesa, anche da eventuali tentazioni di "cedere" o ricadere in dinamiche tossiche.
CONCLUSIONI
In definitiva, quando il Giudice ordina il divieto di contatto, non esistono eccezioni: anche il più banale messaggio è un reato. E per lo stalker, un passo falso può significare un nuovo processo ed una nuova, autonoma, condanna.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.