Va confermato che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada sono ammissibili i seguenti rimedi: a) l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. ciò posto, è correttamente introdotto il procedimento con citazione secondo il rimedio di cui alla lett. b) qualora si rilevi la prescrizione della pretesa di pagamento della sanzione pecuniaria.
NDR: in argomento Cass. n. 5871 del 2007 e n. 21793 del 2010.
Tribunale di Bari, sentenza del 21.9.2023, n. 3654
…omissis…
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell’art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
omissis ha proposto appello avverso la sentenza n. 390/2016 resa dal Giudice di Pace di Bari il 31 gennaio – 16 febbraio 2016 con cui ha rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. dalla medesima proposta avverso l’intimazione di pagamento omissis emessa dalla società Equitalia Sud s.p.a., relativa al mancato versamento in favore del Comune di Bari della somma di € 567,00 quale sanzione, maggiorazione e spese per un’infrazioni al Codice della Strada accertata dalla Polizia Municipale del Comune di Bari, giusta cartella di pagamento omissis notificata il 21.06.2010.
Ha censurato la sentenza impugnata per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto superata l’eccezione di prescrizione del credito, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che la cartella esattoriale non ha valore di sentenza soggetta al passaggio in giudicato, tanto che, ove notificata e non opposta, non consentirebbe di ampliare il termine di prescrizione della pretesa di pagamento, nella specie quinquennale ex artt. 28 della L. 698/1981 e 209 del Codice della Strada.
Ha concluso chiedendo la condanna in solido delle appellate al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio ribadendo la propria estraneità ad ogni avversa doglianza e non opponendosi all’accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione, ove l’Ente esattore non avesse dimostrato di aver utilmente interrotto la prescrizione; ha chiesto, quindi, per l’ipotesi in cui l’appello fosse accolto, la compensazione delle spese processuali nel rapporto con l’appellante e la condanna della società Equitalia s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L’appellata Agenzia delle entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha contestando integralmente le ragioni poste a fondamento del gravame e ha concluso per il suo rigetto, con conferma della sentenza adottata dal Giudice di pace.
Precisate le conclusioni definitive, trascritte in epigrafe, all’udienza del 23 maggio 2023, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusive.
In rito è orami pacifico in sede interpretativa (cfr. le risalenti, ma confermate, Cass. n. 5871 del 2007 e Cass. n. 21793 del 2010) che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada sono ammissibili i seguenti rimedi:
a) l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Nella specie omissis ha proposto il secondo dei rimedi indicati, rilevando fatti estintivi sopravvenuti, quali la prescrizione della pretesa di pagamento della sanzione pecuniaria.
Il procedimento è stato dunque correttamente introdotto con citazione e viene deciso sulla scorta delle sole comparse conclusionali depositate da tutte le parti – mancando agli atti quelle di replica -, nel termine di cui all’art. 281quinquies c.p.c. co. 1 c.p.c. nel testo applicabile alla presente controversia ratione temporis, con esclusione della sospensione feriale dei termini processuali ex artt. 1 della L. 7 ottobre 1969 – n. 742 e 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.
Venendo al merito, il gravame è fondato e va accolto.
La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quello ordinario (decennale) ai sensi dell’art 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Ebbene nella specie il credito è prescritto, giacché in caso di notifica di intimazione di pagamento non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per la sanzione da ex artt. 28 della L. 698/1981 e 209 del Codice della Strada e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In sostanza, i crediti iscritti a ruolo conservano la loro natura e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva (in tal senso Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, n. 15704).
Poiché nel merito risulta pacifico, dall’esame delle date rilevate negli atti, che la pretesa è entrata nell’alveo dei termini prescrizionali quinquennali invocati dall’appellante, l’agente per la riscossione avrebbe dovuto dimostrare, mediante l’adozione di atti interruttivi adottati medio termine. che tale termine non si era invece compiuto.
In difetto di tale dimostrazione la sentenza impugnata va annullata al pari dell’intimazione di pagamento opposta, in accoglimento del motivo sollevato già in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia), cui è imputabile l’omessa interruzione della prescrizione quantomeno dal momento in cui i ruoli le furono inviati da parte del Comune di Bari – cfr. all. 4 del fascicolo dell’ente depositato in primo grado ossia missiva di trasmissione dei ruoli prot. 202/10 dec del 29 aprile 2010) ed in favore dell’avv. omissis, dichiaratosi antistatario, come da liquidazione in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, scaglione di valore fino a € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria perché non espletata.
Nel rapporto fra l’appellante e l’ente territoriale, come in quello fra i due soggetti giuridici appellati, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in quanto prima della trasmissione dei ruoli all’agente per la riscossione anche il Comune creditore aveva mancato di inviare missive interruttive della prescrizione, di fatto riversando unicamente sulla società Equitalia s.p.a. ogni conseguente adempimento, nonostante il tempo già trascorso dall’accertamento dell’infrazione (circa un triennio).
P.Q.M.
Il Giudice omissis accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata; accoglie il motivo di opposizione all’intimazione di pagamento e per l’effetto annulla l’avviso omissis; condanna l’Agenzia dell’Entrate – Riscossione al pagamento in favore dell’avv. omissis, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 601,00, oltre € 90,38 per spese generali, € 135,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge; compensa fra le parti ogni altra spesa processuale.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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