Assegni vitalizi alle vittime del dovere: i figli maggiorenni tra autonomia economica e platea dei beneficiari
1. Premessa: la sentenza delle Sezioni Unite sugli assegni vitalizi alle vittime del dovere
Con la sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione intervengono su una questione di particolare rilievo sistematico: l’individuazione della platea dei beneficiari degli assegni vitalizi spettanti ai familiari superstiti delle vittime del dovere, componendo un contrasto giurisprudenziale ormai consolidato. La questione sottoposta al vaglio del Supremo Collegio concerne, in particolare, la spettanza:- dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2, l. 23 novembre 1998, n. 407;
- dello speciale assegno vitalizio previsto dall’art. 5, comma 3, l. 3 agosto 2004, n. 206,
2. La disciplina delle vittime tra Costituzione e legislazione ordinaria
Come correttamente evidenziato dalle Sezioni Unite, la Costituzione italiana non contempla una categoria autonoma delle “vittime” quale soggetto meritevole di specifica tutela. Il termine non compare nel testo costituzionale, neppure con riferimento alle vittime di reato. La disciplina è pertanto rimessa alla legislazione ordinaria, che ha dato luogo a regimi differenziati per:- vittime del terrorismo;
- vittime della criminalità organizzata;
- vittime del dovere.
3. L’art. 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007: il nodo interpretativo
Il fulcro del contrasto giurisprudenziale risiede nell’art. 2, commi 105 e 106, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), disposizione che – come riconoscono le stesse Sezioni Unite – «non brilla per chiarezza». Il comma 105 estende alle vittime del dovere e ai loro superstiti i benefici previsti dall’art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, «come modificato dal comma 106». Il comma 106, a sua volta, introduce una rilevante deroga per i figli maggiorenni superstiti delle vittime del terrorismo, riconoscendo loro l’assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 anche in assenza di convivenza. Il problema interpretativo consiste nello stabilire se tale rinvio:- abbia natura meramente oggettiva, limitata all’estensione delle provvidenze;
- oppure determini anche una modifica soggettiva della platea dei beneficiari.
4. La decisione delle Sezioni Unite: distinzione tra assegni vitalizi
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite si fonda su una distinzione strutturale tra le due provvidenze, che costituisce il vero punto di equilibrio della sentenza.4.1 Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 e figli maggiorenni
Con riferimento all’assegno vitalizio di euro 500 mensili, la Corte ritiene che il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 l. n. 244/2007 comporti un ampliamento soggettivo della platea dei beneficiari. L’argomento decisivo risiede nel fatto che, al momento dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, tale assegno era già riconosciuto alle vittime del dovere. Una lettura meramente oggettiva del rinvio avrebbe quindi reso la norma priva di contenuto innovativo. Ne consegue che l’assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 spetta anche ai figli maggiorenni economicamente autonomi e non fiscalmente a carico, pur in presenza del coniuge superstite.4.2 Speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004
Diversa è la soluzione adottata per lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033 mensili. Tale beneficio non era previsto per le vittime del dovere prima del 2007. Pertanto, l’estensione operata dal comma 105 conserva un autonomo significato normativo anche senza incidere sulla platea dei beneficiari. In assenza di una deroga espressa, continua ad applicarsi l’art. 6 l. n. 466/1980, con conseguente esclusione dei figli maggiorenni non a carico in presenza del coniuge superstite. Le Sezioni Unite sottolineano che una diversa soluzione avrebbe richiesto una chiara volontà legislativa, tanto più necessaria in una legge di bilancio, alla luce dell’art. 81 Cost.5. Figli maggiorenni, non convivenza e vivenza a carico
Di particolare rilievo è il chiarimento offerto dalla Corte sulla nozione di “figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi”, che non può essere intesa in senso meramente anagrafico. Essa va interpretata come riferita ai figli economicamente autonomi, in contrapposizione alla categoria dei figli “a carico” rilevante ai sensi dell’art. 6 l. n. 466/1980. Viene così valorizzata la distinzione tra convivenza e vivenza a carico, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità².6. Profili costituzionali e discrezionalità del legislatore
Le Sezioni Unite escludono profili di illegittimità costituzionale, richiamando la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale³. La tutela delle vittime rientra nella discrezionalità del legislatore, che può legittimamente differenziare i criteri di accesso alle provvidenze, purché le scelte siano ragionevoli e non arbitrarie. La diversità di disciplina tra vittime del terrorismo e vittime del dovere è ricondotta alla differente matrice dell’evento lesivo e alla natura assistenziale delle provvidenze riconosciute a queste ultime, fondate sul presupposto della dipendenza economica.7. Il principio di diritto e le ricadute sistematiche
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite pone un punto fermo nella materia, imponendo una lettura differenziata delle provvidenze e arrestando interpretazioni estensive prive di fondamento normativo. Sul piano sistematico, la sentenza conferma:- la centralità dell’art. 6 l. n. 466/1980;
- il carattere non automatico dell’assimilazione tra categorie di vittime;
- la persistente esigenza di un intervento legislativo organico.
8. Considerazioni conclusive
La sentenza Cass., Sez. Un., n. 34713/2025 rappresenta un esempio significativo di interpretazione sistematica correttiva, capace di ricondurre a coerenza un quadro normativo disorganico senza forzare il dato testuale. Al tempo stesso, essa evidenzia i limiti di una legislazione frammentata, affidando ancora una volta alla giurisprudenza il delicato compito di bilanciare tutela dei superstiti e sostenibilità finanziaria.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno