Parere pro veritate sulla spettanza dell’esenzione IRPEF ai figli non a carico di vittima del dovere
Oggetto: Applicabilità dell’esenzione IRPEF ex art. 1, comma 211, L. 232/2016 ai trattamenti pensionistici spettanti agli orfani non fiscalmente a carico di vittima del dovere.1. Normativa di riferimento
L’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, inclusa l’esenzione IRPEF di cui all’art. 3, comma 2, L. 206/2004. La Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento della Corte di cassazione e ha confermato l’applicazione dell’esenzione a tutti i trattamenti pensionistici dei soggetti titolari dello status di vittima del dovere o familiare superstite ().2. Soggetti beneficiari: inclusione degli orfani maggiorenni non a carico
Le definizioni di “familiari superstiti” contenute nella normativa di settore (L. 466/1980; L. 302/1990; art. 1, commi 563–564, L. 266/2005) ricomprendono:- coniuge
- figli, anche maggiorenni
- estende l’esenzione a tutti i trattamenti pensionistici del familiare superstite (Cass. nn. 15023/2024, 15121/2024; 4873/2025);
- ha riconosciuto espressamente il beneficio anche sulla pensione di reversibilità del familiare superstite (Cass. n. 7958/2025) ().
“in favore di chi abbia ottenuto lo status di ‘vittima del dovere’, di ‘familiare superstite di vittima del dovere’ […] su tutti i trattamenti pensionistici di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento lesivo.” ()Nessuna condizione relativa allo stato di “a carico” viene prevista o richiesta.
3. Conclusioni
Alla luce:- della normativa primaria (L. 232/2016; L. 206/2004);
- della giurisprudenza di legittimità consolidata;
- dell’interpretazione amministrativa resa con la Risoluzione n. 68/2025,
Gli orfani delle vittime del dovere, anche se non fiscalmente a carico, rientrano pienamente nella categoria dei “familiari superstiti” e hanno diritto all’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’eventuale diniego fondato sulla mancanza dello status di “figlio a carico” è pertanto illegittimo e impugnabile.1. MODELLO DI ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(per chiedere esenzione IRPEF o rimborso delle ritenute pregresse) Oggetto: Istanza di applicazione dell’esenzione IRPEF ex art. 1, comma 211, L. 232/2016 – figlio superstite non fiscalmente a carico di vittima del dovere Alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di ________ Sportello competente: Ufficio Persone Fisiche / Ufficio Contenzioso Il/La sottoscritto/a Nome e cognome: ___________________________ Codice fiscale: ___________________________ Indirizzo: ___________________________ PEC: ___________________________ in qualità di figlio superstite di vittima del dovere, espone quanto segue:Premesso che
- Al proprio genitore ________________________ è stato riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi della L. 466/1980 e della L. 266/2005;
- Il/La richiedente è titolare del trattamento pensionistico di reversibilità/altro trattamento previdenziale derivante dal decesso del genitore;
- L’art. 1, comma 211, L. 232/2016 ha esteso alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, tra cui l’esenzione IRPEF ex art. 3, comma 2, L. 206/2004;
- La Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 ha chiarito che l’esenzione si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai familiari superstiti, senza limitazioni connesse a requisiti di carico o convivenza;
- La Corte di Cassazione, con numerose pronunce (nn. 15023/2024, 15121/2024, 4873/2025, 7958/2025), ha stabilito che l’esenzione compete anche ai figli maggiorenni non a carico.
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a
CHIEDE- che venga applicata l’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2017;
- che vengano rimborsate le ritenute IRPEF illegittimamente operate negli anni precedenti, nei limiti del termine di decadenza;
- che l’Ufficio voglia provvedere al riesame del fascicolo alla luce dei principi affermati dalla Risoluzione 68/2025 e dalla giurisprudenza di legittimità.
- copia del decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- CU e/o prospetti pensionistici con ritenute;
- documento di identità.
Oggetto: Impugnazione del provvedimento di diniego prot. n. / avente ad oggetto l’applicazione dell’esenzione IRPEF ai sensi dell’art. 1, comma 211, L. 232/2016.
Fatti
Il/La ricorrente è figlio superstite di _______, riconosciuto come vittima del dovere con decreto del ______. A seguito dell’istanza presentata in data ______, l’Agenzia delle Entrate ha opposto diniego, sostenendo che il ricorrente non sarebbe “fiscalmente a carico” del genitore al momento del decesso.Motivi del ricorso
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, L. 232/2016
La norma estende i benefici fiscali ai “familiari superstiti”, categoria che include tutti i figli, senza distinzione tra a carico / non a carico.2. Erronea interpretazione delle leggi di settore (L. 466/1980; L. 302/1990; L. 266/2005)
Nessuna di tali norme richiede, per i figli superstiti, il requisito della convivenza o del carico fiscale.3. Violazione dell’orientamento costante della Corte di Cassazione
Le sentenze nn. 15023/2024, 15121/2024, 4873/2025 e l’ordinanza n. 7958/2025 affermano che:- l’esenzione IRPEF spetta su tutti i trattamenti pensionistici;
- è riconosciuta ai familiari superstiti senza ulteriori condizioni.
4. Disapplicazione della Risoluzione n. 68/2025 dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento impugnato contrasta con l’interpretazione ufficiale della stessa Amministrazione finanziaria, che ha esteso l’esenzione anche ai figli non a carico.Richieste
Il/La ricorrente chiede che la Corte:- annulli il provvedimento di diniego;
- riconosca il diritto all’esenzione IRPEF dal 1° gennaio 2017;
- disponga il rimborso delle ritenute indebitamente operate;
- condanni l’Agenzia alle spese.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno