Il passeggero che attende, comodamente, in albergo il volo in ritardo, ha diritto al risarcimento, c.d. compensazione pecuniaria?
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che "il diritto alla compensazione pecuniaria, in favore del passeggero, per il volo non in orario, scaturisce non già dal disagio per l'attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi del ritardo superiore alle tre ore", evidenziando che:
- Il ritardo superiore alle tre ore equivale, sotto il profilo risarcitorio, alla cancellazione del volo;
- è contradditorio, illogico e contrario alla normativa europea[1], pretendere che il passeggero si sottoponga ad una inutile attesa, in presenza, in aeroporto, ma è sufficiente il danno subito derivante dallo stesso ritardo;
- in questi casi è irrilevante la preventiva comunicazione inoltrata dal tour operator circa il ritardo del volo, perché ciò che conta è l'inutile attesa.
NOTE
[1] Art. 3, par. 2, let. A) Regolamento CE n. 261/2004, tutela del passeggero
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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