Hai mai scritto a qualcuno: "Se questa chat esce fuori, sono rovinato"?
Benvenuto nel club. Ne fanno parte comuni mortali, politici, influencer e personaggi famosi.
Come quel noto attore, che si è ritrovato improvvisamente "protagonista" della diffusione (illecita) di messaggi privati con una (ex?) amante.
Le chat sono diventate virali. Screenshottate, condivise, memate, recitate in TV con voce da fiction Rai.
Tra risate, like e meme… chi rischia davvero?"
LA DIVULGAZIONE DEI MESSAGGI PRIVATI È REATO
Ogni comunicazione privata – sia lettera, telefonata, messaggio o chat – è coperta da segretezza assoluta; parliamo di un diritto fondamentale tutelato dalla dall'art. 15 della Costituzione: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili".
Secondo l'art. 616 del Codice Penale, chiunque prenda cognizione illecitamente di una corrispondenza privata e la rivela, diffonde o consegna ad altri, senza il consenso del legittimo proprietario del contenuto, commette un reato.
Questo principio tutela non solo le lettere d'amore, ma anche le chat WhatsApp, i DM di Instagram, gli audio vocali, i video intimi scambiati digitalmente. Anche se la tecnologia cambia, il concetto resta: ciò che due persone si dicono o si scambiano in privato, resta privato.
La posizione del destinatario dei messaggi privati – spesso considerato "fuori dal radar" – merita un chiarimento: anche se è proprio l'altra parte della conversazione a diffondere o cedere il contenuto a terzi, senza consenso, è, comunque, responsabile del reato fin qui descritto.
In più, se la diffusione è accompagnata da intenzioni ritorsive, vendicative o di pressione psicologica, si apre la porta a reati ben più gravi, tipo il 617 septies cp oppure il 629 cp.
Ma non basta. La divulgazione non autorizzata di messaggi privati può configurare anche un illecito trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003); la violazione di questa normativa può portare a conseguenze molto gravi penali, ma anche a sanzioni, da parte del Garante della Privacy, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale in caso di testate, siti, piattaforme.
E CHI LI RICONDIVIDE SUI SOCIAL?
Anche se il messaggio "è già ovunque", questo non autorizza a diventare megafono di illegalità.
Ogni atto di ulteriore diffusione contribuisce infatti a prolungare e amplificare la lesione subita dalla vittima, creando nuove responsabilità giuridiche a carico di chi condivide.
Condividere quel contenuto, anche solo per commentarlo, indignarsi o "farlo vedere agli altri", significa partecipare attivamente alla sua diffusione, con i rischi fin qui descritti.
In pratica, chi rilancia un contenuto illecito, ne diventa responsabile e sorprende come, proprio nel caso di specie, a cadere nella pruriginosa trappola digitale siano stati, a quanto pare, anche una importante squadra di calcio ed una compagnia aerea, che hanno utilizzato – diffondendolo ulteriormente – a scopo pubblicitario uno di questi vocali.
I SOCIAL NON SONO ZONE FRANCHE
Instagram, X (ex Twitter), Facebook e TikTok non sono terre di nessuno.
La responsabilità degli utenti resta personale, tuttavia, anche i social network, seppure non automaticamente responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti, possono diventarlo se dopo una segnalazione non rimuovono tempestivamente contenuti illeciti.
E IL GIORNALISTA CHE RIPORTA LE CHAT?
Se la diffusione è avvenuta tramite giornalisti o testate, la questione diventa più complessa.
Il diritto di cronaca è subordinato a limiti ben precisi:
- Verità oggettiva dei fatti
- Rilevanza pubblica della notizia (non chiedetemi che rilevanza pubblicistica ci possa essere nel pubblicare chat intime e riservate, magari anche con riferimenti sessuali…)
- Continenza espositiva (cioè niente fango gratuito)
Se manca uno di questi requisiti, il giornalista e la testata rischiano sanzioni e azioni risarcitorie.
Anche gli influencer, seppure per responsabilità diverse, possono essere chiamati a rispondere sia civilmente che penalmente.
LA TUTELA DELLA VITTIMA: COSA PUÒ FARE?
Chi si trova coinvolto in una vicenda simile – che sia personaggio pubblico o privato cittadino – non è senza strumenti. Oltre alle iniziative penali, si possono attivare immediatamente, con successive richieste di risarcimento in sede civile:
- Reclami urgenti al Garante Privacy[1]
- Diffide per la rimozione immediata dei contenuti
- Ordini di inibitoria al Tribunale (anche con urgenza ex art. 700 c.p.c.).
CONCLUSIONI
Viviamo in un'epoca in cui la distinzione tra pubblico e privato è sempre più sottile. Ma il fatto che una chat sia interessante, scottante, umana, non ci autorizza a leggerla o a divulgarla. -Siamo diventati consumatori bulimici di intimità altrui, affamati di spettacolo, scandalo e giudizio. Ma in questa corsa alla gogna digitale, ci dimentichiamo che potremmo essere noi i prossimi esposti al pubblico ludibrio.
Le chat private non sono romanzi pubblici. E chi le pubblica senza consenso non è un narratore, ma un trasgressore, ma non già di una tabù erotico, ma della legge!
NOTE
[1] Il soggetto leso può segnalare o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), affinché valuti la sussistenza di una violazione del GDPR e delle norme del Codice Privacy.
Il Garante può:
- Ordinare la rimozione dei contenuti illeciti;
- Disporre sanzioni amministrative anche molto severe (fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo, se riguarda aziende);
- Disporre provvedimenti d'urgenza a tutela del soggetto leso.