Avvocato scrive al giudice privatamente: richiamo CNF
Il CNF sanziona un avvocato che, pur essendo parte e non difensore, ha inviato email dirette al giudice con sentenze favorevoli. La qualità di parte non sospende i doveri deontologici.
L'Avvocato Parte e la Comunicazione Diretta al Giudice: Il Caso Esaminato dal CNF
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, ha esaminato un caso di rilevanza deontologica che coinvolge un avvocato. Quest'ultimo, pur essendo parte in una causa civile e assistito da un collega difensore, ha ritenuto opportuno inviare direttamente al giudice alcune sentenze a supporto della propria posizione. Un'iniziativa che, sebbene mossa da intenti forse 'collaborativi', ha violato le procedure di comunicazione processuale. Il magistrato, non gradendo tale 'servizio' di aggiornamento giurisprudenziale non richiesto, ha prontamente invitato l'avvocato a non reiterare il comportamento. Nonostante un successivo tentativo di scuse via email, l'azione iniziale aveva già prodotto i suoi effetti, portando il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento a infliggere la sanzione del richiamo verbale.
Doveri Deontologici: La Toga Non Si Sospende Anche Quando Si È Parte
L'avvocato sanzionato ha contestato il richiamo, argomentando che nella causa non rivestiva il ruolo di difensore, bensì quello di semplice parte, e che un comune cittadino non avrebbe subito la medesima sanzione per una simile email. Il CNF ha però respinto tale difesa con fermezza, ribadendo un principio cardine della deontologia forense: la qualità di parte non sospende i doveri e le responsabilità proprie dell'avvocato. L'articolo 53, comma 2, del Codice Deontologico Forense vieta esplicitamente di interloquire con il giudice su un procedimento in corso senza la presenza del collega avversario, sottolineando come 'il processo non sia una chat privata con il magistrato'. Inoltre, gli articoli 2 e 9 del Codice estendono i doveri di probità, dignità, decoro e correttezza anche ai comportamenti extraprofessionali, dissipando ogni dubbio sulla rilevanza disciplinare della condotta. Non vi è alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino comune, il quale, non essendo iscritto all'Albo, non è soggetto alla disciplina forense, ma ciò non trasforma la casella email del giudice in uno sportello di comunicazione diretta aperto a tutti.
La Volontarietà della Condotta e la Conferma del Richiamo Verbale
A fronte delle argomentazioni difensive, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione del richiamo verbale. La decisione del CNF chiarisce che per la configurazione dell'illecito disciplinare non è necessario dimostrare l'intenzione specifica dell'avvocato di commettere un atto illecito. È sufficiente la volontarietà della condotta: l'avvocato era consapevole di scrivere direttamente al giudice e ha scelto deliberatamente di premere il tasto 'Invia'. Questa semplice scelta, che denota la piena consapevolezza dell'azione intrapresa, è ritenuta sufficiente per configurare un illecito deontologico. La sentenza ribadisce l'importanza del rispetto delle forme e delle procedure nella comunicazione con l'autorità giudiziaria, anche quando l'avvocato agisce in veste di parte, a tutela dell'imparzialità e della trasparenza del processo.