Cassazione: demansionamento infermieri ASREM, criteri più stretti
La Cassazione accoglie il ricorso di infermieri ASREM Molise demansionati, chiarendo che le mansioni inferiori devono essere marginali o occasionali. Nessun compenso aggiuntivo riconosciuto.
Il caso e le decisioni di merito
La Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di demansionamento che ha coinvolto infermieri professionali dell'ASREM Molise, adibiti per oltre dieci anni anche a mansioni proprie degli operatori socio-sanitari (OSS/OTA). Il Tribunale di Larino e successivamente la Corte d'Appello di Campobasso avevano respinto le domande dei lavoratori, sostenendo che le mansioni inferiori non avessero precluso l'espletamento prevalente di quelle qualificanti e non fossero del tutto estranee alla professione infermieristica. La Corte d'Appello aveva inoltre negato il diritto a una retribuzione aggiuntiva, in assenza di specifiche previsioni contrattuali e per la mancata prova dell'inadeguatezza complessiva del trattamento economico.
La Cassazione ridefinisce il demansionamento nel pubblico impiego
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9435 del 14 aprile 2026, ha accolto il ricorso degli infermieri riguardo al demansionamento, cassando la sentenza d'Appello. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 12128/2025), ha stabilito che, nel pubblico impiego, l'assegnazione a mansioni inferiori è legittima solo se non sono completamente estranee alla professionalità, vi è un'esigenza oggettiva del datore di lavoro, e tali mansioni sono svolte in via 'marginale' rispetto alle attività qualificanti o, se non marginali, 'meramente occasionali'. La Corte ha sottolineato che l'uso sistematico e non marginale di compiti inferiori viola la professionalità del lavoratore, anche se le mansioni proprie rimangono prevalenti.
Nessun diritto a retribuzione aggiuntiva per mansioni inferiori
Parallelamente, la Cassazione ha rigettato la richiesta dei lavoratori di ottenere una retribuzione aggiuntiva per le mansioni inferiori svolte. La Corte ha ribadito che, in assenza di specifiche disposizioni legislative o contrattuali, l'attribuzione di mansioni aggiuntive, anche se illecite sotto il profilo del demansionamento, non comporta di per sé il diritto a un doppio salario o a un incremento retributivo. Per invocare l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., il lavoratore deve fornire elementi specifici che dimostrino l'inadeguatezza del trattamento economico complessivo ricevuto o l'aggravamento quantitativo/qualitativo della prestazione. Tali allegazioni non sono state considerate sufficienti nel caso di specie, confermando la decisione di merito su questo punto. Il caso torna alla Corte d'Appello di Campobasso per un nuovo esame sul demansionamento.