Cassazione: responsabilità contribuente per truffa del commercialista
La Corte di Cassazione ribadisce: il contribuente risponde delle sanzioni tributarie anche in caso di truffa del professionista, se non prova l'assenza di culpa in vigilando.
Indebita compensazione e truffa del professionista: il caso
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12791 del 5 maggio 2026, ha affrontato un caso emblematico riguardante la responsabilità del contribuente per indebita compensazione di crediti tributari inesistenti, anche in presenza di una presunta truffa perpetrata da un professionista. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad Antonio P. un atto di recupero per l'anno d'imposta 2016, contestando l'utilizzo illegittimo, la c.d. compensazione orizzontale, di crediti fittizi. Il contribuente si era difeso sostenendo di essere stato vittima di un raggiro da parte del professionista incaricato di gestire i suoi 'titoli esattoriali', chiedendo l'annullamento delle sanzioni e degli interessi. Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale (C.t.p.) di Napoli che la Commissione Tributaria Regionale (C.t.r.) della Campania avevano rigettato i ricorsi, ritenendo l'atto di recupero motivato e la responsabilità colposa del contribuente non esclusa per mancata prova dell'assenza di colpa e dell'adempimento dell'onere di vigilanza.
La 'culpa in vigilando': i principi della Cassazione
Il contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione della normativa sulle cause di non punibilità in presenza di illeciti commessi da professionisti e la mancata disapplicazione delle sanzioni per assenza di culpa in vigilando. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli infondati. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica solo quando il mancato pagamento del tributo è imputabile *esclusivamente* a un terzo (generalmente l'intermediario), a condizione che il contribuente abbia denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole, nemmeno sotto il profilo della 'culpa in vigilando'. La Cassazione ha ribadito che il contribuente non assolve ai suoi obblighi fiscali con il mero affidamento a un commercialista, essendo sempre tenuto a vigilare sul puntuale adempimento. La sua responsabilità può essere esclusa solo con la prova di un comportamento fraudolento del professionista volto a mascherare il proprio inadempimento (cfr. Cass. n. 27651/2024, Cass. n. 28359/2018, Cass. n. 21560/2024).
Rigetto del ricorso: insufficienti le prove del contribuente
Applicando questi principi al caso specifico, la Corte ha ritenuto che la C.t.r. avesse correttamente valutato la situazione. Per l'esclusione della responsabilità, spetta al contribuente dimostrare l'assenza assoluta di colpa e di ignoranza incolpevole, non superabile con l'ordinaria diligenza. All'Amministrazione finanziaria spetta invece provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Nel caso in esame, la C.t.r. aveva già evidenziato come il contribuente si fosse limitato ad affermare di aver conferito incarichi di difesa in controversie tributarie, senza specificarne la natura o allegare procure, e a fare riferimento a una denuncia penale non prodotta. La documentazione presentata (richiesta di rinvio a giudizio e copia di denuncia querela) è stata giudicata insufficiente a escludere la responsabilità colposa per omessa vigilanza, mancando dettagli sulla consistenza delle attività fraudolente del professionista e sulla loro idoneità a trarre in inganno il contribuente nonostante l'ordinaria diligenza. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, sottolineando che il ricorrente mirava a una rivalutazione dei fatti già operata dai giudici di merito, trasformando indebitamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito non consentito. Al contribuente è stata inoltre comminata la condanna al pagamento delle spese processuali.