CdS: nomina commissioni concorso, autonomia Enti Locali
Il Consiglio di Stato ribalta il TAR: gli enti locali godono di autonomia regolamentare nella nomina delle commissioni di concorso, non obbligatoria la pubblicazione dell'avviso pubblico per i membri esterni.
Il caso: concorso a Castel Morrone e il ricorso del Sig. P.
La vicenda prende avvio dal ricorso del Sig. Francesco P. al TAR Campania, impugnando la procedura concorsuale indetta dal Comune di Castel Morrone per l'assunzione di un istruttore contabile. Tra le numerose contestazioni, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della nomina della Commissione di concorso, avvenuta senza un avviso pubblico di selezione, e l'utilizzo di modalità 'cartacee' per le prove, in contrasto con la preferenza per gli strumenti telematici. Inoltre, sollevava un potenziale conflitto di interessi legato alla partecipazione (e vittoria) del figlio del Responsabile dell'Area finanziaria in altre procedure simili. Il TAR Campania, con sentenza n. 5414 del 2025, accoglieva il ricorso, ritenendo violato l'art. 6 del regolamento comunale, che, richiamando l'art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e l'art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, avrebbe imposto la pubblicazione di un avviso pubblico sul Portale unico per la selezione dei membri esterni della Commissione.
Gli appelli al Consiglio di Stato: punti chiave della controversia
Contro la decisione del TAR, hanno proposto appello sia il Comune di Castel Morrone che la Sig.ra R. Orsola, controinteressata. Il Comune ha contestato l'erronea interpretazione dell'art. 6 del proprio regolamento concorsuale, sostenendo che il rinvio alle 'disposizioni legislative vigenti' fosse circoscritto ai requisiti soggettivi e al numero dei componenti della Commissione, e non alle modalità di individuazione, né tantomeno all'obbligo di pubblicazione di avvisi. L'amministrazione ha inoltre invocato l'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di organizzazione degli uffici e di accesso al pubblico impiego (artt. 3, 7 e 89 del d.lgs. n. 267/2000), sottolineando il carattere suppletivo delle norme statali in assenza di disciplina locale. Tra gli altri motivi di appello, sono state riproposte le eccezioni di tardività e carenza di interesse del ricorso di primo grado, nonché la mancata verifica della lesività concreta del vizio dedotto da parte del TAR.
La sentenza del Consiglio di Stato: autonomia regolamentare e nomina commissioni
Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con la sentenza n. 3606 dell'8 maggio 2026, ha accolto gli appelli riuniti, ribaltando la decisione di primo grado. Il Collegio ha riconosciuto la fondatezza del primo motivo di gravame del Comune, affermando che l'art. 6 del regolamento comunale disciplinava in modo compiuto e autonomo la composizione delle commissioni esaminatrici, prevedendo la possibilità di nominare componenti esterni con 'adeguata e comprovata esperienza professionale specifica', senza imporre l'espletamento di un avviso pubblico. Il rinvio alle 'disposizioni legislative vigenti' è stato interpretato come riferito esclusivamente alla 'composizione delle Commissioni' in termini di professionalità e numero, e non all'obbligo di pubblicare avvisi per la raccolta delle candidature a commissario. La sentenza ha altresì rigettato le ulteriori censure del ricorrente originario, confermando la discrezionalità dell'amministrazione nell'uso di modalità cartacee (purché garantita la trasparenza), l'assenza di un conflitto di interessi provato e l'irrilevanza dei vizi formali in assenza di un effettivo pregiudizio. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.