CGUE: dati biometrici polizia, stop raccolta sistematica
La Corte di Giustizia UE frena la raccolta indiscriminata di impronte e foto da parte delle forze dell'ordine. Necessaria motivazione caso per caso e stretta necessità.
L'importante sentenza della CGUE sui dati biometrici
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la storica sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-371/24, ha stabilito un punto fermo sui limiti imposti alle autorità di polizia nella raccolta di dati biometrici, quali impronte digitali e fotografie, nell'ambito delle indagini penali. La decisione della CGUE rappresenta un significativo freno alla pratica, finora diffusa in alcuni Stati membri, di raccogliere tali informazioni in modo sistematico e indifferenziato da parte delle forze dell'ordine. La Corte ha chiarito che tale procedura non può essere automatica, ma deve essere rigorosamente motivata caso per caso e giustificata da una stringente necessità, pena l'illegittimità della misura stessa e di qualsiasi sanzione derivante dal rifiuto a sottoporsi ad essa.
Il caso H.W. e i principi del diritto UE
La pronuncia della Corte di Lussemburgo trae origine da un caso emblematico avvenuto a Parigi nel maggio 2020. H.W., fermato per l'organizzazione di una manifestazione non autorizzata e per ribellione, si era rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici disposti dalla polizia. Nonostante H.W. fosse stato successivamente prosciolto dal reato presupposto, era stato condannato a una sanzione pecuniaria per il solo rifiuto di fornire i propri dati biometrici. La questione, giunta alla Corte d'Appello di Parigi e poi rimessa alla CGUE, verteva sulla compatibilità della normativa francese con la direttiva (UE) 2016/680, che regola il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e repressione dei reati. La CGUE ha ribadito che i dati biometrici rientrano tra i dati personali 'sensibili', richiedendo quindi un regime di protezione rafforzato.
Motivazione indispensabile e proporzionalità della sanzione
La Corte ha fermamente escluso che la mera esistenza di ragioni plausibili per sospettare un reato possa, di per sé, giustificare il rilievo segnaletico. Ogni decisione di raccogliere impronte digitali o fotografie deve essere supportata da una motivazione chiara, anche se succinta, che permetta all'interessato di comprenderne le ragioni e di esercitare un ricorso effettivo. Questo significa che una normativa nazionale che imponga automaticamente i rilievi per ogni sospettato, senza alcuna valutazione individuale da parte dell'autorità di polizia, è in contrasto con il diritto dell'Unione. Inoltre, la Corte ha specificato che la legittimità di una sanzione per il rifiuto di sottoporsi ai rilievi è strettamente vincolata alla conformità della raccolta al requisito di "stretta necessità". Se tale condizione è soddisfatta, la sanzione non è di per sé incompatibile con il diritto UE, a patto che rispetti il principio di proporzionalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali.