CGUE: Italia inadempiente su contratti ATA a tempo determinato
La Corte di Giustizia UE condanna l'Italia per non aver prevenuto l'abuso di contratti a termine per il personale ATA scolastico, violando la direttiva europea 1999/70/CE.
La sentenza della CGUE: l'Italia inadempiente sui contratti ATA
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con la sentenza del 13 maggio 2026 (C‑155/2), ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalla clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE). La condanna è scaturita dalla mancata adozione di misure efficaci per prevenire e sanzionare l'abuso di contratti a tempo determinato successivi per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) impiegato nelle istituzioni scolastiche statali. La Commissione Europea aveva avviato il procedimento di infrazione, contestando l'assenza di ragioni obiettive che giustificassero il rinnovo di tali contratti, limiti alla loro durata massima o al numero di rinnovi, e l'assenza di norme equivalenti capaci di contrastare il fenomeno.
Le ragioni dell'inadempimento: assenza di tutela e carenze normative
La CGUE ha confermato l'inesistenza, nel diritto italiano, di misure volte a limitare la durata massima o il numero dei contratti a tempo determinato per il personale ATA. In particolare, è stata evidenziata l'inapplicabilità delle normative generali sul lavoro a tempo determinato (come il D.Lgs. 81/2015) a questa categoria di lavoratori e l'abrogazione, nel 2018, della previsione di una durata massima di 36 mesi (art. 1, comma 131, L. 107/2015). L'argomento italiano, secondo cui l'abrogazione mirava a favorire l'accumulo di esperienza per l'immissione in ruolo, è stato respinto dalla Corte, in quanto tale meccanismo non previene l'abuso, ma lo perpetua. Anche la giustificazione basata sulle 'ragioni obiettive', come l'esigenza di coprire posti vacanti in attesa di concorso o la flessibilità del sistema scolastico, non è stata ritenuta sufficiente. La Corte ha rilevato che la normativa italiana (in particolare l'art. 4, commi 1 e 11, L. 124/1999) non fissa termini precisi per i concorsi e subordina la partecipazione a questi ultimi a un periodo minimo di due anni di servizio a tempo determinato, trasformando di fatto il ricorso ai contratti a termine in una modalità ordinaria per esigenze permanenti, anziché provvisorie. Le procedure concorsuali passate non sono state considerate 'norme equivalenti' in quanto organizzate in modo puntuale e imprevedibile, non sistematico.
Le implicazioni della condanna e la necessità di riforme
La sentenza della CGUE ribadisce che l'Italia non ha adempiuto agli obblighi comunitari, condannando il Paese anche al pagamento delle spese processuali. La Corte ha respinto la richiesta italiana di sospendere il procedimento in attesa di future modifiche legislative, sottolineando che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione normativa alla scadenza del termine del parere motivato, ovvero il 19 giugno 2023. Questa pronuncia impone all'Italia di intervenire con urgenza per riformare la normativa relativa al personale ATA, introducendo misure concrete e vincolanti che limitino il ricorso ai contratti a tempo determinato, prevedano ragioni obiettive chiare e trasparenti per i rinnovi, o stabiliscano norme equivalenti che prevengano efficacemente l'abuso, garantendo la stabilizzazione e la tutela dei lavoratori del settore scolastico.