Concessioni Marittime: Stop Proroghe, Prevale Diritto UE
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono illegittime per contrasto con il diritto UE. Chiariti termini e procedure competitive.
Proroghe Concessioni Marittime: Il Contrasto UE
Le proroghe legislative automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime, specificamente quelle per finalità turistico-ricreative, sono state dichiarate in insanabile contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Questa decisione cruciale si fonda sulla violazione dell'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che tutela la libertà di stabilimento, e dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi). Tali norme europee impongono l'apertura alla concorrenza e la trasparenza nelle procedure di assegnazione, principi che le proroghe automatiche vanificano, impedendo un effettivo accesso al mercato e la parità di trattamento tra operatori economici.
Termine 2027: Acceleratorio, Non Dilatorio
Viene chiarito che la disapplicazione delle proroghe nazionali non configura una violazione del divieto di effetti verticali invertiti, un principio che impedirebbe al diritto UE di svantaggiare privati nei confronti dello Stato in assenza di una chiara base normativa. Un punto focale riguarda la natura del termine del 30 settembre 2027, introdotto dalla Legge 118/2022 e modificato dal D.L. 131/2024. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero interpretare, questo termine non è dilatorio, bensì acceleratorio. Significa che non costituisce una nuova proroga, ma piuttosto un'indicazione per avviare con urgenza le procedure competitive di riassegnazione delle concessioni, in piena conformità con le normative europee.
Procedure Riassegnazione: Trasparenza e Interessi
Il modello procedimentale che prevede l'avvio della procedura di riassegnazione su istanza del concessionario uscente è ritenuto legittimo, ma solo se accompagnato da condizioni rigorose. È imperativo che siano stabiliti criteri predeterminati chiari e oggettivi, e che sia garantito un effettivo confronto competitivo tra tutti gli interessati. Questo approccio assicura la trasparenza e la parità di opportunità, pilastri fondamentali del diritto europeo. Infine, si evidenzia la carenza di interesse del concessionario uscente a dolersi di un eventuale difetto di pubblicità della procedura che esso stesso ha attivato. Chi promuove un'iniziativa non può successivamente contestarne le modalità di trasparenza, venendo meno il requisito dell'interesse ad agire in tal senso.