Concorsi Pubblici: algoritmi OK solo con controllo umano
Il TAR Lombardia chiarisce che l'uso di procedure algoritmiche nei concorsi pubblici è legittimo solo se l'Amministrazione mantiene un effettivo potere di controllo sulla decisione finale, escludendo la totale automazione.
Concorso Docenti: riserva negata dall'algoritmo, il TAR interviene
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sent. n. 1602/2026) ha stabilito un punto fermo sull'uso degli algoritmi nei concorsi pubblici. Una candidata al concorso A048 "scienze motorie", con 188 punti e diritto a una riserva di posti per tre anni di servizio statale (ex art. 13 D.M. n. 205/2023), è stata esclusa dalla graduatoria dei vincitori. L'Amministrazione, pur ammettendo il diritto, giustificava l'esclusione con il fatto che il "sistema" algoritmico non aveva riconosciuto tale prerogativa. Il ricorso della candidata ha evidenziato la criticità di una decisione automatizzata senza supervisione.
Algoritmi nella PA: la sentenza ribadisce il controllo umano irrinunciabile
La sentenza del TAR Lombardia chiarisce in modo inequivocabile i limiti delle procedure algoritmiche nella Pubblica Amministrazione. L'utilizzo di sistemi automatici è legittimo "solo se l'Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione finale", escludendo qualsiasi "totale automazione". Questo principio è cruciale, specialmente per procedimenti che richiedono valutazioni discrezionali. Il Collegio ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato (es. n. 8472/2019) e TAR Lazio (n. 1895/2026), che impongono la supervisione umana. Un "sistema" che non riconosce un diritto dovuto non è accettabile, poiché la responsabilità finale rimane dell'Amministrazione.
Esito del ricorso: inserimento definitivo e conferma della supervisione amministrativa
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, annullando gli atti impugnati e ordinando all'Amministrazione di inserire la ricorrente in via definitiva nella graduatoria, riconoscendole la riserva. L'inserimento "con riserva" precedentemente disposto dall'USR non è stato considerato risolutivo, data la sua natura provvisoria. Questa decisione rafforza la necessità di una vigilanza umana costante sui processi automatizzati della PA, garantendo che le tecnologie siano strumenti di supporto e non di sostituzione del potere decisionale e della responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese legali, quantificate in 2.000,00 euro.