Corte Costituzionale: MASE non può disapplicare leggi regionali VIA
La Consulta annulla i decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente per impianti agrivoltaici in Sardegna, riaffermando il potere legislativo regionale sulle aree FER.
La sentenza della consulta: stop alla disapplicazione ministeriale
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 88 del 25 maggio 2026, ha accolto i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione autonoma Sardegna contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La Consulta ha annullato diversi decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) emessi dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MASE, relativi a sei progetti di impianti agrivoltaici nelle province di Oristano e Sassari. Il fulcro della controversia risiedeva nella decisione del MASE di non applicare la legge regionale sarda n. 20 del 5 dicembre 2024, che individua le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER). La Corte ha ribadito in modo inequivocabile che gli organi amministrativi, inclusi quelli statali, non possono disapplicare unilateralmente le leggi regionali, anche se le ritengono incostituzionali, poiché tale potere è riservato esclusivamente alla Corte Costituzionale. Questa pronuncia rafforza la ripartizione costituzionale dei poteri e il principio di autonomia legislativa delle regioni.
Il contenzioso: Sardegna contro MASE per le aree FER
Il conflitto è scaturito dai ricorsi della Regione Sardegna, che lamentava la menomazione delle proprie attribuzioni legislative costituzionali e statutarie. La Regione sosteneva che il MASE, emettendo giudizi positivi di compatibilità ambientale per i progetti agrivoltaici senza applicare la legge regionale, avesse di fatto usurpato il ruolo esclusivo della Corte Costituzionale nel sindacare la legittimità costituzionale delle leggi. La difesa del MASE, supportata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla società interveniente EF Agri, ha sostenuto che le proprie azioni rientravano nell'ordinario esercizio di una funzione amministrativa, interpretando la normativa nazionale (D.Lgs. n. 199/2021) alla luce di un'ordinanza del Consiglio di Stato (n. 4298/2024). Quest'ultima, secondo il MASE, avrebbe implicato che le leggi regionali non potessero restringere le aree minime identificate come idonee dalla legislazione statale per gli impianti FER. Il MASE ha quindi affermato di aver semplicemente applicato la legge statale prevalente, non di aver disapplicato quella regionale, e ha eccepito la mancanza di tono costituzionale del conflitto.
Le motivazioni della Corte: esclusività del sindacato costituzionale
La Corte Costituzionale ha rigettato con fermezza le eccezioni preliminari di inammissibilità dei ricorsi, confermando il 'tono costituzionale' del conflitto. Ha chiarito che i decreti del MASE esprimevano chiaramente l'intento di 'negare efficacia a un atto legislativo regionale' considerandolo incostituzionale, configurando così una lesione evidente della prerogativa legislativa della Regione. La Corte ha ribadito la sua costante giurisprudenza: dopo le modifiche all'art. 127 della Costituzione operate nel 2001, le leggi regionali sono soggette a un controllo successivo e rimangono efficaci e applicabili finché la Corte Costituzionale non ne dichiari l'illegittimità. Solo tale dichiarazione, con effetto ex tunc, può comportare la cessazione dell'efficacia di una legge (art. 136 Cost.). Il MASE ha, pertanto, agito al di là delle proprie competenze, esercitando un giudizio di legittimità costituzionale che spetta unicamente alla Consulta, violando gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. Di conseguenza, i decreti impugnati sono stati annullati, e le altre censure correlate sono state assorbite da questa statuizione principale.