Corte Costituzionale: no diritto al silenzio per richiedenti asilo in CPR
La Consulta, con sentenza n. 78/2026, nega il diritto al silenzio ai richiedenti protezione internazionale trattenuti nei CPR, distinguendo la misura cautelare dalla detenzione penale. Confermate le garanzie difensive esistenti.
Diritto al silenzio: la consulta si pronuncia sui richiedenti asilo in CPR
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 14 maggio 2026 (Presidente Amoroso, Redattore Petitti), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al cosiddetto 'diritto al silenzio' per i richiedenti protezione internazionale trattenuti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). La decisione, molto attesa nel panorama giuridico italiano, chiarisce i confini di questa garanzia nell'ambito delle procedure di convalida del trattenimento amministrativo, distinguendola nettamente dalle garanzie previste nel processo penale.
La questione sollevata dalla Corte d'Appello di Torino
La questione era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento di convalida del trattenimento di un cittadino straniero, Y. K., disposto dalla Questura di Torino per 'pretestuosità' della domanda di protezione internazionale. Il giudice rimettente aveva censurato il 'combinato disposto' degli artt. 6, comma 5, del D.Lgs. 142/2015 (norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 14, comma 4, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), ritenendoli in contrasto con gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 24, comma 2 (diritto di difesa) della Costituzione. Secondo la Corte d'Appello, le norme vigenti non prevedevano l'obbligo di avvisare lo straniero che le sue dichiarazioni avrebbero potuto essere usate contro di lui, né la facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida, equiparando, di fatto, la sua posizione a quella dell'indagato nel processo penale, cui è riconosciuto il diritto al silenzio ex art. 64 c.p.p. L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio, aveva chiesto l'inammissibilità o la non fondatezza della questione, argomentando l'eterogeneità delle fattispecie e l'esistenza di adeguate tutele difensive.
Le motivazioni della Corte Costituzionale: distinzione tra diritto penale e amministrativo
La Consulta ha respinto l'eccezione di inammissibilità e, nel merito, ha ritenuto la questione non fondata. Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra la natura del diritto al silenzio, inteso come garanzia tipicamente penalistica (derivante dal principio 'nemo tenetur se detegere'), e la natura del trattenimento amministrativo. La Corte ha ribadito che il diritto al silenzio si configura in contesti in cui vi è un'accusa di reato o il rischio di sanzioni di carattere punitivo, anche se formalmente amministrative. Il trattenimento dello straniero per 'pretestuosità' della domanda di asilo, invece, è stato qualificato come una misura cautelare con funzione esclusivamente preventiva, volta a evitare strumentalizzazioni della domanda di asilo contro provvedimenti legittimi di espulsione o respingimento. Sebbene incidente sulla libertà personale (e quindi soggetto alle garanzie dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU), tale misura non ha carattere sanzionatorio e non implica un'accusa di illecito. La Corte ha sottolineato l'eterogeneità delle posizioni soggettive: l'imputato ha una posizione oppositiva, mentre il richiedente asilo ha una posizione pretensiva, volta al conseguimento di uno status protetto. Inoltre, l'udienza di convalida del trattenimento non prevede un interrogatorio, ma solo l'audizione dell'interessato 'se comparso'. La Corte ha concluso che le garanzie difensive sono comunque assicurate dalla partecipazione necessaria del difensore e dal tempestivo avviso all'interessato e al suo legale, elementi che garantiscono l'equità del processo senza necessità di estendere un istituto proprio del diritto processualpenalistico.