Corte Costituzionale: stop a residenza per alloggi ERP FVG
La Consulta dichiara incostituzionale il requisito di residenza prolungata per l'accesso agli alloggi ERP in Friuli-Venezia Giulia, riaffermando il diritto all'abitazione per tutti.
Diritto alla casa: la consulta boccia la residenza prolungata in FVG
La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza storica, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, lettera c), della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1. La norma imponeva, come requisito minimo per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza anagrafica nel territorio regionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la domanda. La pronuncia, attesa dopo il rinvio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sez. prima, con ordinanza del 26 giugno 2025, fa chiarezza su un punto cruciale per migliaia di cittadini. Il caso specifico riguardava un cittadino residente in Italia dal 1990 e in FVG a più riprese, la cui domanda di alloggio ERP a Pordenone era stata respinta dall'ATER proprio per la mancata soddisfazione del contestato requisito di residenza, ritenuto preclusivo a prescindere dalle effettive condizioni di bisogno.
Incostituzionalità del requisito: ragioni e precedenti giurisprudenziali
La Corte Costituzionale ha ribadito che il requisito della residenza pregressa e protratta è privo di una ragionevole correlazione con la funzione propria dell'edilizia sociale, ovvero quella di assicurare il soddisfacimento del diritto all'abitazione a soggetti economicamente fragili. Secondo la Consulta, tale criterio, oltre a violare il principio di ragionevolezza, determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra persone che si trovano nella medesima condizione di fragilità economica (Art. 3, comma 1, Cost.). Inoltre, esso tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Art. 3, comma 2, Cost.). La sentenza si inserisce in una consolidata giurisprudenza della Corte (citando precedenti come la sentenza n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020), che ha già censurato analoghe disposizioni regionali. Non è stata accolta la tesi della Regione FVG, secondo cui la possibilità di computare la residenza in 'segmenti temporali distinti' avrebbe reso il requisito meno rigido, poiché anche tale formulazione rimane sganciata dalla reale situazione di bisogno.
Le conseguenze della sentenza: addio al requisito di residenza per l'ERP
La decisione della Corte Costituzionale ha un impatto immediato e significativo. La dichiarazione di incostituzionalità elimina il requisito della residenza pregressa e protratta per l'accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata in Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, in via consequenziale, la Corte ha esteso l'illegittimità anche alla successiva modifica legislativa (Legge regionale n. 8 del 2024), che aveva ridotto il requisito a due anni di residenza. Questo significa che anche la versione più recente della norma, che manteneva una soglia minima di residenza, è stata ritenuta incostituzionale per le medesime ragioni. La sentenza riafferma la centralità del diritto all'abitazione come diritto sociale fondamentale e obbliga la Regione FVG a rivedere i propri criteri di assegnazione degli alloggi ERP, focalizzandosi sulle reali condizioni di bisogno dei richiedenti e non su vincoli temporali di residenza che ostacolano l'accesso a chi più ne ha necessità.