Diritto all'oblio: Cassazione contro Google su risarcimento
La Cassazione annulla la sentenza del Tribunale di Roma: Google ha violato il diritto all'oblio, ma la negazione del risarcimento senza prova del danno è illogica.
Diritto all'oblio violato: Cassazione interviene su Google
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma in un caso emblematico di diritto all'oblio contro Google LLC. Un cittadino, il cui procedimento penale si era estinto per prescrizione, aveva richiesto a Google la deindicizzazione di articoli online relativi alla sua vicenda. Nonostante Google avesse tardivamente rimosso alcuni link, il Tribunale di Roma, pur riconoscendo la violazione del diritto all'oblio, aveva negato il risarcimento del danno per 'mancanza di prova'. Questa palese contraddizione ha spinto il ricorrente a impugnare la decisione in Suprema Corte, riaccendendo il dibattito sulla tutela del diritto all'oblio e sulle responsabilità dei motori di ricerca.
Danno presunto: le critiche alla negazione del risarcimento
Il ricorrente ha censurato il Tribunale per non aver applicato l'art. 2729 c.c. sulle presunzioni: una volta accertata la violazione del diritto all'oblio da parte di Google, il danno, anche non patrimoniale, avrebbe dovuto essere riconosciuto presuntivamente. La motivazione del Tribunale è stata definita 'apparente' e contraddittoria: pur ammettendo l'illecito di Google, il giudice ha negato il risarcimento senza valutare la natura offensiva e l'alta visibilità degli articoli online, come risultava da consulenza di parte. Elementi, questi, che avrebbero dovuto far presumere un pregiudizio a onore e reputazione, liquidabile equitativamente, superando la necessità di prova diretta del danno subito.
Motivazione insufficiente: il richiamo della Cassazione al Tribunale
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, definendo la motivazione del Tribunale di Roma 'apodittica' e carente del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. I giudici di legittimità hanno rilevato un 'error in procedendo', poiché la sentenza non rendeva percepibile il fondamento della decisione. La Cassazione ha criticato la 'mera frase di stile' usata per negare il risarcimento, ignorando le specifiche allegazioni sui contenuti offensivi e l'ampia diffusione della notizia. Il giudice avrebbe dovuto ricorrere alle presunzioni semplici, valutando la diffusione, la correttezza delle informazioni e la posizione sociale del soggetto per accertare il pregiudizio. La sentenza è stata cassata e rinviata a un diverso magistrato del Tribunale di Roma per un nuovo esame e la liquidazione delle spese, rafforzando così la tutela del diritto all'oblio e la possibilità della prova presuntiva del danno da tardiva deindicizzazione.