Fallimento e rifiuti: la responsabilità del curatore
Il Consiglio di Stato chiarisce: il curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti anche se il terreno non appartiene alla massa attiva del fallimento.
La svolta dell'Adunanza Plenaria
Con la sentenza n. 1 del 2026, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definito un principio di diritto fondamentale in materia ambientale. Il curatore fallimentare è tenuto alla rimozione dei rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito, indipendentemente dalla proprietà del terreno su cui gli stessi sono stati abbandonati. La pronuncia estende la responsabilità oltre i confini del patrimonio aziendale, focalizzandosi sull'inerenza del rifiuto all'attività economica.
Il principio 'chi inquina paga'
Il Collegio ha ribadito la centralità del principio europeo 'chi inquina paga'. La responsabilità della curatela non richiede che il fondo sia stato acquisito alla massa attiva. È sufficiente che vi sia stata una detenzione dei rifiuti, intesa come inerenza al ciclo produttivo dell'impresa. Pertanto, l'obbligo di bonifica sussiste anche qualora i rifiuti siano stati depositati su terreni di terzi in forza di contratti d'appalto poi non onorati.
Implicazioni per le procedure concorsuali
La sentenza chiarisce che l'obbligo di rimozione ha una natura pubblicistica che prevale sulle logiche puramente liquidatorie del fallimento. Il curatore, in quanto pubblico ufficiale, deve farsi carico delle esternalità negative generate dall'impresa, evitando che i costi ambientali ricadano sulla collettività. Le spese sostenute dal Comune per l'esecuzione in danno potranno essere insinuante al passivo, ma non escludono l'obbligo primario di attivazione del curatore.