IRAP: deducibili contributi INAIL per PA, sentenza Torino
La Corte di Giustizia Tributaria di Torino conferma la deducibilità dei contributi INAIL dalla base imponibile IRAP per le Pubbliche Amministrazioni, accogliendo il ricorso di un ente e condannando l'Agenzia delle Entrate.
Corte di Giustizia tributaria di Torino: contributi INAIL deducibili da IRAP per enti Pubblici
Una significativa pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sezione 3 (sentenza n. 198 del 10 marzo 2026), ha riaffermato un principio cruciale per le Pubbliche Amministrazioni: la piena deducibilità dei contributi INAIL dalla base imponibile IRAP, anche per il personale impiegato in attività istituzionali. La decisione accoglie i ricorsi di un ente pubblico che aveva richiesto il rimborso di somme IRAP per le annualità 2017-2018 (pari a 339.087,49 euro) e 2019-2021 (pari a 354.959,35 euro), oltre interessi, in seguito ai dinieghi taciti dell'Agenzia delle Entrate. L'ente ricorrente aveva lamentato l'impossibilità di dedurre tali contributi a causa dell'assenza di un campo specifico nei modelli di dichiarazione IRAP (quadri IK e/o IR), nonostante il diritto alla deduzione previsto dalla normativa.
Il cuore della contesa: art. 11 D.Lgs. 446/1997 e l'orientamento della Cassazione
Al centro del contenzioso vi era l'interpretazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che consente la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. L'ente ricorrente sosteneva la natura generale di tale disposizione, applicabile a tutte le categorie di contribuenti IRAP, incluse le Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dal metodo (retributivo o analitico) di determinazione della base imponibile. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, aveva invece eccepito la non deducibilità, argomentando che le retribuzioni del personale dipendente, determinate con il metodo retributivo, sarebbero già considerate al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, e che la deduzione sarebbe possibile solo per enti con attività sia commerciale che non commerciale che avessero optato per il metodo analitico. La Corte di Giustizia Tributaria ha respinto le argomentazioni dell'Agenzia, allineandosi a un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (richiamando sentenze come la n. 35642/2023 e n. 15037/2017), che riconosce all'articolo 11 un 'valore precettivo con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap', senza alcuna limitazione o esclusione.
Accolto il ricorso: rimborso IRAP e spese legali per l'ente
La Corte ha riunito i ricorsi connessi e, in via preliminare, ha estromesso la Direzione regionale del Piemonte per difetto di legittimazione passiva, individuando nella sola Direzione provinciale I di Torino il soggetto legittimato. Nel merito, ha riconosciuto il diritto dell'ente al rimborso delle somme indebitamente versate per IRAP, confermando che i contributi INAIL sono costi effettivamente sostenuti e inerenti all'attività, e quindi deducibili. Sono state inoltre rigettate le eccezioni dell'Agenzia relative alla carenza dell'onere della prova e alla decadenza parziale del ricorrente. Quest'ultima era stata sollevata dall'Ufficio provinciale 1 di Torino in relazione a una parte della richiesta di rimborso, ma la Corte ha chiarito che l'Agenzia aveva erroneamente confuso il versamento dei contributi INAIL con il versamento IRAP, la cui istanza di rimborso era stata presentata nei termini di legge. Conseguentemente, la Corte ha accolto integralmente i ricorsi e ha condannato l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I Torino a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 10.000,00 euro. Una vittoria che rafforza la posizione delle Pubbliche Amministrazioni in materia di deducibilità fiscale.