Malpractice medica: medico condannato per danno da parto
La Corte dei Conti condanna un medico per colpa grave in un caso di danno neurologico neonatale a Milano. Ridefiniti i limiti di responsabilità alla luce delle nuove normative.
Danno neonatale e l'azione della Procura contro i sanitari
Un grave caso di malpractice medica, risalente al 2008 presso un'Azienda Ospedaliera di Milano, si è concluso con la condanna di un medico da parte della Corte dei Conti. I fatti videro una neonata subire un grave danno neurologico permanente, con sofferenza fetale acuta e sindrome asfittica, a causa di una valutazione non congrua dei tracciati cardiotocografici che avrebbe dovuto indurre a un immediato parto cesareo, anziché un tentativo fallito con ventosa e un cesareo d'urgenza ritardato. L'Azienda Ospedaliera, in seguito a un accordo stragiudiziale con i genitori della minore, aveva rimborsato alla compagnia assicuratrice una franchigia di 100.000 euro. Per recuperare tale somma, la Procura regionale ha citato in giudizio il Dr. R.G., medico di II guardia (ritenuto responsabile per il 70%), e la Dr.ssa P.B., medico di I guardia (30%). Quest'ultima ha definito la sua posizione con un rito abbreviato, versando 10.000 euro e chiudendo il contenzioso.
La difesa del medico e l'accertamento della colpa grave
Il giudizio per il Dr. R.G. è proseguito nel merito. La difesa del medico ha eccepito l'inutilizzabilità dei tracciati cardiotocografici in fotocopia, ritenuti decisivi dalla Procura, sostenendo una possibile non conformità all'originale e contestando l'orario di chiamata in reparto (22:45 secondo il partogramma, contro le 21:27 indicato sui tracciati). Il Dr. R. ha inoltre evidenziato carenze organizzative ospedaliere, come la mancanza di una sala operatoria H24 nel blocco parto e la disponibilità di un solo anestesista notturno, e ha sollevato dubbi sul nesso causale tra la sua condotta e il danno, ipotizzando eziologie genetiche o malformazioni cardiache preesistenti non comunicate. La Corte, tuttavia, ha ritenuto i tracciati cardiotocografici pienamente utilizzabili, attestandone l'autenticità grazie a specifiche annotazioni corrispondenti con i diari clinici. La perizia dell'Ufficio Medico-Legale del Ministero della Salute ha confermato un travaglio non fisiologico e un quadro di 'colpa grave per imperizia e negligenza' da parte del personale sanitario, inclusi i due medici, per non aver adeguatamente valutato i tracciati patologici e aver ritardato un intervento cesareo che si sarebbe imposto già dalle 21:20.
La condanna e i nuovi limiti alla responsabilità contabile
Accertata la colpa grave, la Corte ha confermato la responsabilità del Dr. R. per il 70% del danno. Tuttavia, l'importo iniziale di 70.000 euro è stato rideterminato. Il Collegio ha applicato il nuovo art. 1, comma 1-octies, della L. n. 20 del 1994 (introdotto dalla L. n. 1 del 2026), che impone una riduzione obbligatoria dell'addebito al 30% del danno accertato. Questa normativa, prevalente sulla Legge Gelli n. 24 del 2017 per i medici pubblici in virtù di una lettura costituzionalmente orientata, ha portato l'importo a 21.000 euro. Ulteriori riduzioni sono state considerate per le carenze organizzative eccepire dalla difesa (mancanza di anestesista prontamente disponibile, sala operatoria non attiva H24, mancata conoscenza della malformazione cardiaca fetale da parte del personale medico), come previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20 del 1994, che valuta il concorso dell'amministrazione danneggiata. Pertanto, il Dr. R.G. è stato condannato al pagamento della somma di 15.000 euro, già rivalutata, oltre interessi legali e spese di lite.