Nuovo Codice appalti: riserve, decadenza e inammissibilità
Il D.Lgs. 36/2023 rivoluziona la gestione delle riserve negli appalti pubblici. Analizziamo le nuove regole per stazioni appaltanti ed esecutori, tra termini e formalità.
Le riserve nel nuovo Codice appalti: finalità e ambito
L'articolo 7, comma 1 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, chiarisce il ruolo e le modalità di iscrizione delle riserve. Queste possono essere formulate esclusivamente nella fase di esecuzione del contratto e servono a duplice scopo: da un lato, permettono alla stazione appaltante un controllo costante ed efficace sulla spesa pubblica, garantendo trasparenza e prevenendo oneri imprevisti; dall'altro, costituiscono lo strumento attraverso cui l'esecutore può esercitare il proprio diritto ad avanzare pretese economiche. Tali pretese scaturiscono da situazioni non previste che hanno generato maggiori costi di esecuzione, tutelando così l'equilibrio economico del contratto e la corretta remunerazione per lavori o servizi aggiuntivi o più onerosi.
Decadenza del diritto: l'importanza della tempestività
Il sistema delle riserve è strettamente legato al principio della tempestività. La mancata iscrizione di una riserva nei termini e con le modalità previste dalla normativa e dal contratto comporta la decadenza del diritto dell'esecutore di avanzare la pretesa economica. Il nuovo Codice, pur non modificando radicalmente i principi generali, rafforza l'esigenza di una gestione diligente e puntuale da parte dell'operatore economico. È fondamentale che ogni contestazione o richiesta di maggiori oneri sia annotata sul registro di contabilità o su altri documenti contabili idonei, con specifica e dettagliata motivazione, non appena si manifestano le circostanze che la giustificano. La tardività o l'omissione possono precludere irrimediabilmente ogni successiva richiesta di risarcimento o compensazione.
Inammissibilità delle riserve: criteri e conseguenze
Oltre alla decadenza per tardività, una riserva può essere dichiarata inammissibile se non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. L'inammissibilità si verifica, ad esempio, quando la riserva è generica, priva di adeguata quantificazione, sprovvista di idonea documentazione a supporto, o non attiene a fatti specifici e contestabili durante l'esecuzione. La chiarezza, la specificità e la dimostrabilità sono elementi imprescindibili. Una riserva inammissibile non verrà presa in considerazione dalla stazione appaltante e non potrà costituire base per future azioni legali, con la conseguenza che l'esecutore perderà ogni possibilità di ottenere il riconoscimento delle proprie pretese. È cruciale, quindi, che le riserve siano formulate con precisione, corredate da tutti gli elementi probatori necessari e in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.