Pensione privilegiata: consulta, no diritto se cessato dopo D.L.
La Corte Costituzionale conferma l'abrogazione della pensione privilegiata per chi è andato in quiescenza dopo il D.L. 201/2011, anche con infortunio pregresso.
La consulta su pensione privilegiata e "Salva Italia"
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37 del 23 marzo 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), relativo all'abrogazione della pensione privilegiata per la generalità dei dipendenti pubblici. La Corte dei conti della Campania aveva sollevato dubbi sulla ragionevolezza (art. 3 Cost.) dell'esclusione dalle norme transitorie di chi, pur avendo subito un evento lesivo pre-abrogazione, era cessato dal servizio solo dopo, non avendo quindi maturato il diritto a presentare domanda alla data di entrata in vigore del decreto.
Nessun "diritto acquisito" senza cessazione dal servizio
La Consulta ha ribadito che la pensione privilegiata presuppone la cessazione dal rapporto di impiego; il diritto non sorge col solo riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, ma si consolida al congedo. Le norme transitorie dell'art. 6 tutelano 'diritti già acquisiti o acquisibili' per chi era cessato dal servizio prima del D.L. n. 201/2011. Nei casi esaminati, la cessazione è avvenuta dopo l'abrogazione, escludendo l'esistenza di un 'diritto acquisito'. La Corte ha ritenuto l'esclusione ragionevole, considerata la discrezionalità legislativa e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
Le implicazioni della decisione e la coerenza del sistema
La sentenza n. 37/2026 conferma l'applicazione dell'abrogazione della pensione privilegiata ai dipendenti pubblici (salvo comparti specifici) se la cessazione dal servizio è avvenuta dopo il D.L. n. 201/2011, anche con eventi lesivi antecedenti. Non si può invocare un diritto se il suo presupposto – la cessazione dal servizio – non si è verificato sotto il regime previgente. La Corte ha ribadito la ragionevolezza dell'eliminazione della pensione privilegiata, parte di un disegno di contenimento della spesa, ritenendo che estendere le deroghe a 'mere aspettative' avrebbe comportato incertezza e contraddetto la transizione graduale voluta dal legislatore.