Pratiche commerciali sleali alimentari: la sentenza UE
La Corte di Giustizia UE chiarisce il rapporto tra direttiva 2005/29 e Regolamento 1169/2011: sanzioni cumulabili per le informazioni ingannevoli sugli alimenti.
Il caso Lidl e il conflitto tra normative
La controversia nasce da una sanzione dell'AGCM inflitta a Lidl Italia per l'etichettatura di pasta di grano duro. L'Autorità ha contestato l'enfasi sull'italianità del prodotto, nonostante l'uso di grano di origine UE e non UE, configurando una pratica commerciale ingannevole. Il Consiglio di Stato ha interpellato la Corte di Giustizia UE per chiarire se il Regolamento 1169/2011 (informazioni sugli alimenti) escluda l'applicazione del Codice del Consumo e della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE).
La decisione della Corte di Giustizia UE
La Corte ha stabilito che i due regimi di tutela sono complementari. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 non osta all'applicazione concomitante delle norme. Sebbene il Regolamento 1169/2011 disciplini aspetti specifici, non crea un contrasto insormontabile con la direttiva generale. Di conseguenza, un professionista può essere sanzionato in base alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2005/29 anche se la condotta viola specificamente le norme sull'etichettatura alimentare.
Implicazioni per il mercato e le imprese
La sentenza conferma che la tutela del consumatore nel settore alimentare è rafforzata da un doppio binario normativo. Le imprese del settore alimentare non possono invocare l'esclusività del Regolamento 1169/2011 per evitare le sanzioni più severe previste dal Codice del Consumo. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibile la questione sul regime sanzionatorio specifico del D.Lgs 231/2017, poiché nel caso di specie la sanzione era stata irrogata unicamente sulla base della normativa a tutela dei consumatori.