Reddito cittadinanza: Corte UE boccia requisito residenza 10 anni
Stop al requisito di 10 anni di residenza per il RdC ai beneficiari di protezione sussidiaria: la Corte UE lo definisce discriminazione indiretta ingiustificata.
Corte UE: requisito di residenza per il reddito di cittadinanza discriminatorio
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 7 maggio 2026 (causa C-747/22), ha stabilito che il requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due continuativi, per l'accesso al Reddito di Cittadinanza (RdC) da parte dei beneficiari di protezione sussidiaria, costituisce una "discriminazione indiretta ingiustificata". Tale condizione, sebbene applicata indistintamente, contrasta con gli articoli 26 e 29 della Direttiva 2011/95/UE, che garantiscono parità di trattamento in materia di accesso all'occupazione e assistenza sociale per i titolari di protezione internazionale. La pronuncia impone all'Italia di adeguare la propria normativa.
Il reddito di cittadinanza e le norme europee sull'integrazione
Il Decreto-Legge n. 4/2019, che ha istituito il RdC, prevedeva all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, il controverso requisito di residenza. La Corte ha evidenziato come tale norma, pur apparendo neutra, sfavorisse gravemente i non-cittadini: statistiche mostrano che il 56% dei beneficiari di protezione internazionale non avrebbe soddisfatto la condizione, contro solo lo 0,48% dei cittadini italiani. La Corte ha confermato che il RdC, per la sua natura composita di misura di contrasto alla povertà e strumento di politica attiva del lavoro, rientra pienamente nell'ambito degli articoli 26 (accesso all'occupazione) e 29 (assistenza sociale) della Direttiva 2011/95/UE. Questi articoli mirano a garantire un livello minimo di prestazioni e pari opportunità per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Radicamento territoriale: un obiettivo non sufficiente a giustificare la discriminazione
Il governo italiano aveva tentato di giustificare il requisito appellandosi alla necessità di garantire il "radicamento territoriale" e di sostenere gli oneri economici e amministrativi della misura. La Corte ha respinto tali argomentazioni, ribadendo che i diritti garantiti dalla Direttiva 2011/95/UE non possono essere limitati da restrizioni non previste dalla legislazione europea, come la durata della presenza nello Stato membro. L'obiettivo della Direttiva è proprio quello di assicurare un livello minimo di prestazioni e favorire l'integrazione, e qualsiasi ostacolo ingiustificato va contro questo principio. La sentenza sottolinea l'importanza del principio di parità di trattamento e la non ammissibilità di discriminazioni indirette che non siano obiettivamente giustificate, idonee e proporzionate. Questo verdetto rappresenta un precedente significativo per le politiche di inclusione a livello europeo.