Rider Subordinato: Obblighi Sicurezza Lavoro, Sentenza Torino
Il Tribunale di Torino conferma la tutela per i rider subordinati: il datore non può scaricare la sicurezza sul lavoratore. Nuove misure contro caldo, smog e intemperie.
Il Caso: Dalla Subordinazione al Ricorso per Sicurezza
Un rider, già riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino come lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato, ha presentato ricorso d'urgenza al Tribunale dopo aver accusato un malore a seguito di consegne in giornate di caldo estremo. La qualificazione del rapporto impone al datore di lavoro specifici obblighi di tutela della salute e sicurezza. Il rider, che utilizzava una bicicletta a trazione muscolare e una borsa termica sulle spalle, percorreva fino a 80 km al giorno con carichi pesanti. Le sue richieste includevano protezioni contro caldo, freddo, pioggia, smog, nonché acqua, sali minerali, un mezzo più adeguato, primo soccorso e accesso ai servizi igienici. La società si difendeva richiamando il DVR e la possibilità del rider di interrompere l'attività in condizioni pericolose.
La Decisione del Tribunale: Obblighi di Prevenzione Inderogabili
Il Tribunale di Torino, con ordinanza R.G.L. n. 5811/2026, ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro non possono essere trasferiti integralmente sull'autovalutazione del lavoratore. Ciò significa che non basta suggerire al rider di fermarsi in caso di maltempo, ma la prevenzione deve essere organizzata e finanziata dal datore. Nello specifico, il Tribunale ha imposto: divieto di lavoro all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 con rischio 'ALTO' (richiamando l'ordinanza regionale Piemonte n. 1/2026/XII); fornitura di vestiario traspirante, copricapo, occhiali UV, crema solare, borraccia termica, sali minerali e acqua fresca; mascherine filtranti contro lo smog; calzature antipioggia/antiscivolo, giacca, pantaloni, guanti e indumenti adeguati per intemperie, con individuazione di luoghi di riparo. Inoltre, il datore dovrà fornire un pacchetto di medicazione conforme al D.M. n. 388/2003 e garantire l'accesso ai servizi igienici, anche tramite convenzioni.
Richieste Respinte: Mancanza di Presupposti o Prova Concreta
Non tutte le richieste del rider sono state accolte. Il Tribunale ha respinto la domanda per un veicolo a pedalata assistita o motorizzato, ritenendo non sufficientemente dimostrata, nel procedimento cautelare, l'inidoneità della bicicletta a trazione muscolare e dello zaino, pur rilevando carenze nella valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico. Analoga sorte per la richiesta di misure contro il rischio di aggressione e rapina, giudicata non sufficientemente dimostrata come pericolo concreto e specifico in quella sede. Infine, sono state rigettate le domande per il supporto smartphone (non DPI e richiamo al divieto di uso alla guida) e per il kit di riparazione della bicicletta, in quanto la manutenzione e la sostituzione del mezzo restano onere del datore di lavoro, con il rider che deve fermarsi se il mezzo non è idoneo alla circolazione.